Sentenza n. 10582/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del decreto n°48810 del 04.12.2024 del Ministero Istruzione e del Merito, nella parte in cui dispone che, 1. Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, sig. SALVATORE MORABITO nato il 4 luglio 1988 a Melito di Porto Salvo (RC) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-CEU di Castellón - SPAGNA in data 10 gennaio 2022, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; - di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che ha negato il riconoscimento in Italia di un attestato formativo estero per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale nella parte in cui ha ritenuto non riconoscibile in Italia, ai fini dell'insegnamento di sostegno quale docente specializzato, un attestato denominato "Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo", rilasciato da un'università spagnola. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato e notificato all'amministrazione una dichiarazione di rinuncia al ricorso, motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non ha dichiarato l'estinzione per rinuncia, poiché non erano state rispettate le formalità dell'art. 84, comma 3, c.p.a., in particolare la notifica della rinuncia almeno dieci giorni prima dell'udienza. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., ha ritenuto che la dichiarazione del ricorrente e il comportamento dell'amministrazione, che non vi si è opposta, costituissero elementi univoci della mancanza di un interesse attuale alla decisione. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito in rito e del contrasto giurisprudenziale sulla materia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse costituisce causa di definizione del giudizio in rito.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'estinzione per rinuncia non è stata dichiarata, poiché nel caso concreto non risultavano rispettate le formalità previste per la rinuncia.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia deve rispettare le formalità previste dalla disposizione, tra cui la notifica almeno dieci giorni prima dell'udienza, per poter determinare l'estinzione del giudizio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Anche una rinuncia formalmente inidonea a determinare l'estinzione può costituire, insieme al comportamento delle parti, prova della sopravvenuta carenza di interesse e giustificare l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso che non rispetta le formalità prescritte dall'art. 84, comma 3, c.p.a. non consente di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia.
- Anche in assenza delle formalità della rinuncia, il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse da una dichiarazione univoca della parte ricorrente e dal comportamento processuale dell'amministrazione, dichiarando improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
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