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Sentenza

Sentenza n. 9550/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 pubblicato sul Bur n. 151 del 14 dicembre 2022, nonché per l'annullamento del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nonché per l'accertamento dell'inesistenza/illegittimità del diritto vantato dalla Regione Veneto a riscuotere o compensare la somma pari a € 280.737,59 e, per l'effetto, per la condanna della Regione Veneto alla restituzione alla ricorrente delle somme eventualmente percepite o compensate a titolo di payback a copertura dello sforamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018

Giustizia amministrativa202303212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali sul payback dei dispositivi medici, nonché decreto della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 e ulteriori provvedimenti regionali di individuazione delle somme dovute per gli anni 2015-2018

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti statali e regionali adottati nell'ambito del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, chiedendone l'annullamento, nonché l'accertamento dell'inesistenza o illegittimità del diritto della Regione Veneto a riscuotere o compensare l'importo di euro 280.737,59 e la restituzione delle somme eventualmente già percepite. Dal testo emerge che le censure riguardavano la legittimità del sistema del payback e degli atti attuativi, ma non sono specificamente elencate nei loro singoli profili. Il Collegio ha sollevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento ai provvedimenti regionali di quantificazione e richiesta del pagamento.

La decisione

Il ricorso è stato respinto quanto all'impugnazione degli atti ministeriali e della Conferenza permanente. Il Collegio ha richiamato la disciplina legislativa del payback, nonché le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, ritenendo infondate le contestazioni già esaminate in controversie analoghe: il meccanismo costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, rispetta la riserva di legge e non viola il divieto di retroattività né il legittimo affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era conoscibile fin dal 2015 nei suoi tratti essenziali. La parte relativa ai provvedimenti regionali è stata invece dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione. Tali atti si limitano a svolgere attività vincolate di verifica tecnico-contabile, individuazione delle imprese e calcolo della quota dovuta sulla base di dati e percentuali già determinati dalla legge e dagli atti statali, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionalità. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo di natura patrimoniale, consistente nel diritto dell'impresa al corretto calcolo dell'obbligazione di pagamento, e spetta al giudice ordinario secondo il criterio del petitum sostanziale. Sono stati assegnati i termini per la riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e ha originariamente posto il relativo ripiano a carico della regione interessata.

  • art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Ha fissato il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici nella misura del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa regionale, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano, la rilevazione dello sforamento e la procedura di individuazione delle aziende e degli importi dovuti per gli anni 2015-2018.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, prevedendo la rilevazione dello sforamento sulla base del fatturato al lordo dell'IVA e la dichiarazione del superamento con decreto ministeriale.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, attribuendo alle regioni il compito di definire gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e di imporre il pagamento.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Ha istituito il fondo destinato alle regioni e previsto, nella disciplina originaria, la possibilità per le aziende di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento del 48 per cento della quota.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Prevede il pagamento ridotto del 25 per cento e collega all'accertamento del versamento la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti d'ufficio la questione relativa al difetto di giurisdizione prima della decisione.

Massime di principio

  • Le controversie relative ai provvedimenti regionali che, nell'ambito del payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, individuano le aziende fornitrici e quantificano le somme dovute appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando tali atti costituiscono mera applicazione vincolata di presupposti, percentuali e dati già determinati dalla legge e dagli atti statali.
  • Nel sistema del payback dei dispositivi medici, le regioni svolgono attività tecnico-contabili e riepilogative: verificano la coerenza dei dati di fatturato, individuano le imprese soggette al ripiano, calcolano la quota individuale e iscrivono il relativo credito in bilancio, senza esercitare un potere autoritativo o una discrezionalità amministrativa o tecnica.
  • La posizione dell'impresa fornitrice rispetto all'importo richiesto a titolo di payback è un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'obbligazione di pagamento; la controversia si colloca a valle dell'esercizio del potere statale di fissazione e certificazione del tetto di spesa e dello sforamento.
  • Il meccanismo del payback dei dispositivi medici applicabile agli anni 2015-2018 non viola, secondo la Corte costituzionale richiamata dal giudice, gli artt. 41 e 23 Cost., né il divieto di retroattività o il legittimo affidamento, poiché persegue la razionalizzazione della spesa sanitaria, costituisce un contributo solidaristico previsto nei suoi elementi essenziali dalla legge ed era conoscibile dalle imprese fin dal 2015.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale: la qualificazione formale dell'atto regionale come provvedimento e l'eventuale indicazione, in esso contenuta, della possibilità di ricorrere al giudice amministrativo non prevalgono sulla natura effettiva del rapporto e della situazione giuridica dedotta.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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