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Sentenza

Sentenza del 15/11/2022 n. 33566 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per l'anno 2006, dopo il rigetto da parte dell'Amministrazione dell'istanza di interpello disapplicativo ai sensi della L. n. 724/1994, art. 30. La società aveva dedotto di essere una "società non operativa" per cause oggettive (gestione di soli due immobili, uno vandalizzato e improduttivo e l'altro locato), e denunciava inoltre la nullità dell'avviso per mancato rispetto del contraddittorio preventivo previsto dal D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza dell'esposizione (violazione art. 112 c.p.c.). Il secondo motivo, che sostanzialmente mirava a una rivalutazione dei fatti (prova della non operatività), è stato in parte inammissibile e comunque infondato perché attiene a valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Il terzo motivo, relativo alla nullità dell'avviso per mancato contraddittorio ai sensi dell'art. 37-bis, è stato respinto perché la ricorrente non aveva dimostrato che tale normativa fosse applicabile alla fattispecie (la società aveva invece utilizzato l'interpello disapplicativo ex L. n. 724/1994, art. 30). Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite (liquidate in Euro 4.300,00) e del contributo unificato addizionale previsto dal D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Legge n. 724 del 1994, art. 30 (società non operative)

    Disciplina la qualifica di "società non operative" e la possibilità di interpello disapplicativo; richiede l'esistenza di circostanze oggettive ostative per escludere l'applicazione della disciplina, onere della prova a carico del contribuente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41

    Norma richiamata come base formale per l'emissione dell'avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi; nell'ambito del caso funge da rubricazione dell'atto impositivo impugnato.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis (contraddittorio preventivo)

    4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2

    Imposta l'obbligo per l'Amministrazione di chiedere chiarimenti al contribuente prima di notificare l'avviso quando si prospettano operazioni elusive; la mancata richiesta può comportare la nullità dell'avviso, ma la norma è applicabile solo se ricorrono i presupposti fattuali che la rendono pertinente rispetto al caso concreto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    Prevede l'ulteriore contributo unificato (c.d. 'doppio contributo') in favore dell'Erario nel processo, applicato nel caso di rigetto del ricorso.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 132 del 7 luglio 2015 (richiamata)

    Ritenuta compatibile con i principi costituzionali la nullità dell'avviso di accertamento quando manca il contraddittorio previsto dall'art. 37-bis, considerando il ruolo decisivo delle informazioni fornite dal contribuente.

  • Cassazione, sez. V, sent. n. 2439 del 31.1.2017 (richiamata)

    Giurisprudenza di legittimità che conferma l'obbligo del contraddittorio in materie di elusione fiscale ai fini di validità dell'avviso di accertamento.

Massime di principio

  • La richiesta e il rigetto di un interpello disapplicativo ex L. n. 724/1994, art. 30 costituiscono un quadro procedurale e sostanziale diverso rispetto all'ipotesi in cui si applichi il contraddittorio ex art. 37-bis: non è automatico che le garanzie di quest'ultimo siano pertinenti quando il contribuente ha posto in essere un interpello ai sensi dell'art. 30.
  • Per contestare la nullità di un avviso per mancato contraddittorio ai sensi dell'art. 37-bis il contribuente deve anzitutto dimostrare che tale norma era applicabile al caso concreto; l'asserita violazione procedurale non è sufficiente se non è dimostrato il nesso di pertinenza tra norma e fattispecie.
  • In cassazione il sindacato è essenzialmente di legittimità: non è consentita una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Le doglianze che mirano in realtà a una rivalutazione dei fatti sono, di norma, inammissibili o infondate.
  • I ricorsi in Cassazione devono essere 'autosufficienti': le ragioni di cassazione devono essere esposte nel ricorso stesso con gli elementi necessari per il loro esame, senza rinvii generici ad atti di merito.
  • Se si intende opporre la qualifica di "non operativa" per cause oggettive occorre documentare in modo concreto le circostanze che rendono impossibile il conseguimento dei ricavi minimi (es. documentazione sull'immobile vandalizzato, contratti di locazione effettivi, eventuali tentativi di valorizzazione), poiché il giudice del merito valuta la concretezza e l'adeguatezza della prova.
  • In presenza di rigetto dell'istanza di interpello e successiva notifica di avviso, il contribuente deve tempestivamente e in modo circostanziato sollevare la questione procedimentale pertinente e articolo applicabile, pena il rigetto per carenza di fondamento o di ammissibilità.

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