Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32964/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

PUGLIESE impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di ripristino della misura degli arresti domiciliari dopo che la misura era stata aggravata per essersi sbarazzato di due involucri contenenti sostanza stupefacente. In cassazione deduceva violazione di legge e carenza di motivazione sostenendo che il provvedimento iniziale non riportava nel dispositivo la prescrizione di non comunicare con persone diverse dai conviventi (art.284, comma 2 c.p.p.), per cui egli avrebbe potuto non essere a conoscenza del divieto. Inoltre lamentava che l'art.276 c.p.p. non prevederebbe un meccanismo automatico di aggravamento e che andavano valutate entità, motivi e circostanze della presunta violazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato il principio per cui l'appello cautelare non è riedizione del giudizio sulle condizioni legittimanti la misura ma controllo della correttezza giuridica e della motivazione in relazione a fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio. I giudici del riesame hanno adeguatamente motivato il rigetto: l'approvvigionamento di stupefacente durante i domiciliari indicava la persistenza di legami con il mondo della droga e l'inefficacia della misura domiciliare, indipendentemente dall'assenza della prescrizione nel dispositivo originario. Perciò il rigetto del ripristino dei domiciliari è stato ritenuto logico e resistente ai motivi di ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art.81 cod.pen.

    Norma richiamata in relazione alla fattispecie di concorso di reati; citata per inquadrare le contestazioni penali a carico del ricorrente.

  • art.73 DPR 309/90

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti, relativa alle ipotesi di detenzione e cessione; i fatti riguardavano acquisto e cessione di droga.

  • art.576 cod.proc.pen.

    Norma sull'aggravamento della misura cautelare; applicata per giustificare l'aggravamento degli arresti domiciliari dopo il controllo che ha evidenziato il reperimento di stupefacente.

  • art.284, comma 2 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina le prescrizioni connesse alle misure cautelari personali (es. divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi); la Corte ha ritenuto che l'assenza del richiamo formale nel dispositivo non esoneri dal valutare condotte che concretamente violano obblighi di auto-contenimento.

  • art.276 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina l'aggravamento della misura cautelare; il ricorrente sosteneva che non fosse automatico l'aggravamento, mentre la Corte ha ritenuto che i giudici hanno adeguatamente valutato entità e circostanze della condotta prima di confermare l'aggravamento.

  • art.75 DPR 309/90

    Norma relativa alla detenzione per uso personale; è stata richiamata per distinguere la quantità modesta sequestrata (che portò ad assoluzione per quel fatto) dalla rilevanza penale del rifornimento durante la misura cautelare.

  • art.616 cod.proc.pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende per ricorsi manifestamente infondati; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Massime di principio

  • In appello cautelare il giudice non deve riaprire integralmente il giudizio sulle condizioni per la misura cautelare: il controllo è limitato alla correttezza giuridica e alla motivazione rispetto a fatti nuovi che possano modificare il quadro probatorio.
  • L'aggravamento o il mancato ripristino di una misura meno afflittiva può essere confermato se emergono fatti che pongono in luce la persistenza di legami criminogeni o la capacità del soggetto di procurarsi stupefacenti durante la detenzione domiciliare, segnalando l'inefficacia della misura.
  • L'assenza nel dispositivo originario di un richiamo formale a una prescrizione (es. divieto di comunicare con terzi) non impedisce di valutare come violazione di obblighi cautelari comportamenti che oggettivamente contrastano con gli obblighi di auto-contenimento imposti dalla misura.
  • L'art.276 c.p.p. non implica un automatismo: ogni aggravamento va motivato sulla base di entità, cause e circostanze della violazione, ma la motivazione può legittimamente fondarsi sulla concreta pericolosità dimostrata dalla condotta sopravvenuta.
  • In Cassazione i ricorsi che impugnano esclusivamente la valutazione delle condizioni di fatto della cautela (senza prospettare elementi nuovi rilevanti) sono frequentemente dichiarati inammissibili come manifestamente infondati.
  • Presentare un ricorso manifestamente infondato può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) per scoraggiare impugnazioni temerarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.