Sentenza del 28/09/2016 n. 4954 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SUCCESSIONI E DONAZIONI - Trust - Vincoli di destinazione - Presupposto di imposta - Trasferimenti di beni e diritti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. 262/2006 alla costituzione di un trust e, in particolare, al conferimento di beni nel trust. La questione centrale è se il presupposto dell'imposta richieda un effettivo trasferimento di beni o diritti e un conseguente arricchimento del beneficiario, oppure se sia sufficiente la costituzione del vincolo di destinazione e la sottrazione del bene all'ordinaria disponibilità del disponente.
La decisione
La sentenza afferma che l'imposta sui vincoli di destinazione è un'imposta autonoma, distinta da quella sulle successioni e donazioni, il cui presupposto è la costituzione del vincolo e la predisposizione di un programma destinato a realizzare determinati obiettivi. L'oggetto dell'imposizione è rappresentato dall'utilità cui il disponente rinuncia, sottraendo il bene all'esercizio ordinario delle proprie facoltà proprietarie. Di conseguenza, è sufficiente il mero conferimento del bene in trust, senza che sia necessario dimostrare un trasferimento definitivo a un beneficiario o un suo immediato arricchimento.
Norme richiamate
Art. 2, comma 47, decreto-legge n. 262/2006
Imposta sui vincoli di destinazione
La norma è interpretata nel senso che istituisce un'imposta autonoma direttamente collegata alla costituzione del vincolo di destinazione, non necessariamente a un trasferimento patrimoniale o a un arricchimento del beneficiario.
Massime di principio
- Per la costituzione di un trust, l'imposta sui vincoli di destinazione può essere ritenuta dovuta già al momento del conferimento dei beni, anche in assenza di un trasferimento finale ai beneficiari.
- Il presupposto impositivo può consistere nella sottrazione del bene alla libera disponibilità del disponente e nella sua destinazione vincolata a uno specifico programma.
- Non è sempre necessario dimostrare un arricchimento attuale del beneficiario: la costituzione del vincolo e l'utilità patrimoniale cui il disponente rinuncia possono essere sufficienti.
- In situazioni analoghe occorre distinguere l'imposta sui vincoli di destinazione dalle imposte proporzionali sui trasferimenti: la prima può colpire l'atto istitutivo o di conferimento in quanto tale, mentre le seconde presuppongono normalmente un effettivo trasferimento patrimoniale.
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