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Ordinanza

Ordinanza n. 9/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta del Comune di Vasto n. 319 del 28.12.2023 avente ad oggetto: “concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo – Presa d’atto e determinazione nuova scadenza”; nonché dell’inerzia serbata rispetto alla deliberazione della Autorità odierna ricorrente ed infine di ogni altro atto connesso, presupposto o comunque correlato, sin qui non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 09\12\2025: - della deliberazione della Giunta del Comune di Vasto, n. 208, del 26 giugno 2025, recante: “Concessioni demaniali marittime - Atto di indirizzo”, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202400179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale recante atto di indirizzo per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, subordinata all'approvazione degli strumenti di pianificazione demaniale e comunque differita al 30 settembre 2027

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato, con motivi aggiunti ex art. 21-bis della legge n. 287/1990, la deliberazione della Giunta del Comune di Vasto n. 208 del 26 giugno 2025, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. L'atto forniva al dirigente competente l'indirizzo di espletare procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione pluriennale delle aree demaniali marittime destinate a concessioni turistico-ricreative, sportive, sociali, culturali e ricettive, ma subordinava l'avvio delle gare alla previa approvazione definitiva del PDMC e del PAN Marina di Vasto e, comunque, al termine del 30 settembre 2027. Il Comune ha sostenuto che si trattasse di un mero atto interno di indirizzo politico-programmatico, privo di rilevanza esterna, e che il differimento derivasse dal quadro normativo sopravvenuto, incluso il decreto-legge n. 131/2024, convertito nella legge n. 166/2024. L'Autorità ha contestato l'elusione degli obblighi eurounitari di apertura del mercato, trasparenza, imparzialità e non discriminazione, nonché l'illegittima procrastinazione delle procedure selettive e la proroga delle concessioni in essere.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente l'interesse dell'AGCM a impugnare anche un atto di indirizzo privo di rilevanza esterna, poiché l'Autorità dispone, ai sensi dell'art. 21-bis della legge n. 287/1990, di una posizione qualificata e differenziata funzionale alla tutela dell'interesse pubblico concorrenziale e può contestare anche atti generali e di indirizzo. In sede cautelare ha ravvisato il fumus boni iuris, considerando elusiva dei principi eurounitari la subordinazione delle gare alla previa approvazione del PDMC e del PAN Marina di Vasto, subprocedimento di durata incerta e ingiustificato ostacolo procedimentale. Il differimento sino al 30 settembre 2027 è stato ritenuto sostanzialmente volto a prorogare le concessioni in essere, in applicazione di una disciplina nazionale che il Comune avrebbe dovuto disapplicare perché contrastante con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Il Collegio ha quindi accolto la domanda cautelare, sospeso l'efficacia dell'atto impugnato nei sensi indicati in motivazione e ordinato al Comune di Vasto di indire, senza ulteriori differimenti, procedure selettive trasparenti, imparziali e non discriminatorie entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. Ha fissato l'udienza pubblica per il merito del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti al 10 aprile 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 21-bis l. 287/1990

    Riconosce all'AGCM una posizione qualificata e differenziata che legittima l'impugnazione di atti amministrativi, inclusi atti generali e atti di indirizzo, quando siano lesivi delle norme a tutela della concorrenza.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la concessione della tutela cautelare richiesta dall'Autorità.

  • art. 48 d.lgs. 267/2000

    È richiamato dal Comune per sostenere la natura di indirizzo politico-programmatico della deliberazione giuntale; tale qualificazione non ha impedito il sindacato cautelare sull'effetto sostanziale dilatorio dell'atto.

  • art. 49 TFUE

    È indicato dal TAR come parametro eurounitario incompatibile con la proroga generalizzata delle concessioni demaniali marittime senza gara.

  • art. 12 direttiva 2006/123/CE

    Impone, secondo il TAR, l'assegnazione mediante procedure selettive pubbliche, trasparenti e aperte al mercato delle concessioni relative a risorse limitate; la disciplina nazionale contrastante deve essere disapplicata.

  • D.L. 131/2024, conv. in l. 166/2024

    La proroga delle concessioni demaniali fino al 30 settembre 2027, prevista dalla normativa nazionale e recepita nell'atto comunale, è stata ritenuta contrastante con il diritto dell'Unione e quindi da disapplicare.

Massime di principio

  • L'AGCM, in virtù della posizione qualificata e differenziata attribuitale dall'art. 21-bis della legge n. 287/1990, può impugnare anche atti generali o atti di indirizzo privi di immediata rilevanza esterna quando essi incidano concretamente sull'apertura concorrenziale del mercato e siano suscettibili di procrastinare procedure selettive.
  • Nell'assegnazione di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, l'amministrazione deve indire procedure selettive pubbliche, trasparenti, imparziali e non discriminatorie senza ulteriori dilazioni ingiustificate.
  • La subordinazione dell'indizione delle gare alla previa approvazione di strumenti di pianificazione demaniale, quando la conclusione del relativo subprocedimento sia priva di una data certa e non costituisca un presupposto indispensabile per la gara, integra un ostacolo procedimentale elusivo degli obblighi concorrenziali.
  • Il termine nazionale di proroga delle concessioni demaniali marittime incompatibile con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE deve essere disapplicato dall'amministrazione comunale, che non può utilizzarlo per differire l'avvio delle procedure di evidenza pubblica o prorogare automaticamente le concessioni in essere.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAntitrust e concorrenza (AGCM)Attuazione del diritto dell'Unione europea
RamiDemanio e patrimonio pubblicoAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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