Cassazione Civile, Ordinanza n. 14300/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007-2010, emessi a seguito di indagini finanziarie e di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza redatto in contraddittorio con il contribuente. L’Ufficio ha recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, addizionali e IVA, maggiori ricavi per versamenti/accreditamenti ritenuti ingiustificati su conti correnti riconducibili al contribuente, oltre a costi indebitamente dedotti. Il contribuente ha impugnato gli avvisi deducendo: la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento per il preteso venir meno del raddoppio dei termini; l’illegittimità degli accertamenti per insufficiente istruttoria e mancata considerazione della natura non fiscale delle movimentazioni bancarie; la nullità per omessa pronuncia e violazione del diritto di difesa, anche per mancata esibizione di documentazione contabile e per il diniego di CTU. In cassazione ha articolato tre motivi, cumulando violazioni di legge e vizi processuali, e ha richiamato anche una sopravvenuta sentenza penale assolutoria e una pronuncia della Corte EDU senza però produrla in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: ha confermato la correttezza della CTR nel ritenere operante il raddoppio dei termini di accertamento, perché il p.v.c. era stato notificato il 21 luglio 2015 e gli avvisi il 20 dicembre 2015, dunque nel regime transitorio che salva gli atti notificati entro il 31 dicembre 2015; ha inoltre escluso che la contestazione sulla mancanza dei presupposti di reato per alcune annualità potesse superare l’accertamento di fatto della CTR sulla presentazione della denuncia per tutte le annualità. Il primo motivo è stato poi ritenuto infondato anche quanto alla lamentata omessa motivazione, perché la CTR aveva motivato in modo sufficiente e costituzionalmente adeguato sulla mancata prova contraria del contribuente rispetto alla presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non attinente al decisum, avendo la CTR confermato solo la ripresa a tassazione dei versamenti/accreditamenti e non anche dei prelevamenti. Il terzo motivo è stato respinto perché la CTR aveva comunque affrontato il tema del diritto di difesa, valorizzando gli estratti conto bancari e il contraddittorio in verifica, e perché il diniego di CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973
In materia di accertamento delle imposte sui redditi, i versamenti/accreditamenti sui conti correnti del contribuente non giustificati consentono all’Amministrazione di presumere maggiori ricavi, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972
Per l’IVA, le risultanze dei conti bancari legittimano una presunzione relativa di operazioni imponibili, superabile solo con prova contraria del contribuente.
art. 43, d.P.R. n. 600/1973
I termini ordinari di accertamento sono suscettibili di raddoppio in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di denuncia penale, secondo il regime transitorio applicabile.
art. 57, d.P.R. n. 633/1972
Analogamente all’IRPEF, per l’IVA opera il raddoppio dei termini di accertamento nelle ipotesi penalmente rilevanti previste dalla disciplina transitoria.
art. 37, commi 24 e 25, d.l. n. 223/2006
Ha introdotto il raddoppio dei termini di accertamento per IRPEF e IVA in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p.
art. 1, commi 130, 131 e 132, L. n. 208/2015
La nuova disciplina del raddoppio dei termini si applica ai periodi d’imposta anteriori al 2016 secondo il regime transitorio, salvo gli atti già notificati e gli effetti fatti salvi dal legislatore.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015
"sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento... notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto"
Gli avvisi di accertamento e gli altri atti impositivi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto restano validi; la disciplina transitoria salva anche i p.v.c. conosciuti dal contribuente e seguiti dalla notifica dell’atto entro il 31 dicembre 2015.
art. 4, d.lgs. n. 74/2000
Richiamato dal ricorrente per contestare l’obbligo di denuncia per alcune annualità, ma la censura è stata respinta perché contrastante con l’accertamento fattuale della CTR sull’avvenuta trasmissione della notizia di reato.
art. 5, d.lgs. n. 74/2000
Richiamato dal ricorrente nell’ambito della doglianza sul raddoppio dei termini; la Corte non lo ha ritenuto idoneo a scalfire la disciplina transitoria applicata.
art. 24 Cost.
Invocato per sostenere la lesione del diritto di difesa; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo sufficiente il contraddittorio e la documentazione bancaria disponibile.
art. 53 Cost.
Richiamato a sostegno della ratio costituzionale del raddoppio dei termini e della presunzione fiscale sulle movimentazioni bancarie non giustificate.
art. 111 Cost.
Usato per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse fornito una motivazione esistente e costituzionalmente sufficiente.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo che la CTR avesse affrontato le questioni rilevanti.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta nullità della motivazione; la Corte ha osservato che la sentenza di merito conteneva una motivazione concisa ma sufficiente.
art. 36, d.lgs. n. 546/1992
Norma sul contenuto della sentenza tributaria richiamata nelle censure processuali, ma non ritenuta violata dalla CTR.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Richiamato per la preclusione alla censura sulla CTU in presenza di doppia conforme.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
Menzi onato in memoria dal ricorrente; la Corte lo ha reputato generico e inconferente nel caso concreto.
art. 331 c.p.p.
È il parametro che rileva per l’obbligo di denuncia penale idoneo a far scattare il raddoppio dei termini di accertamento.
art. 1 della L. n. 241/1990
Richiamato dal ricorrente per l’accesso documentale, ma la censura è stata disattesa perché la documentazione bancaria era già disponibile e idonea a garantire il diritto di difesa.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario fondato su indagini finanziarie, i versamenti o accreditamenti sui conti del contribuente integrano una presunzione legale relativa di maggiori ricavi o operazioni imponibili; grava sul contribuente l’onere di provare specificamente la diversa provenienza o la non imponibilità delle somme.
- Il contraddittorio endoprocedimentale nell’ambito delle indagini bancarie non è, di regola, condizione di validità dell’accertamento, quando la normativa sostanziale prevede una mera facoltà dell’Amministrazione di instaurarlo e il contribuente sia comunque posto in condizione di difendersi sulla base degli estratti conto e della documentazione acquisita.
- Il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di seri indizi di reato opera secondo la disciplina transitoria che salva gli atti impositivi già notificati entro la data stabilita dal legislatore; la successiva riforma non travolge automaticamente gli avvisi già emessi e notificati nei termini di salvezza.
- La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito, pur sinteticamente, affronti la questione sostanziale e renda percepibile la ratio della decisione; non è necessario confutare singolarmente ogni allegazione difensiva.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo violazione di legge, vizio di motivazione e errores in procedendo senza distinguere chiaramente le singole censure.
- La consulenza tecnica d’ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua mancata ammissione non è, di per sé, censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale e delle relative preclusioni processuali.
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