Sentenza n. 3812/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia e adozione di idonea misura cautelare, - della “non idoneità” alla prova scritta (“non superata”) riportata sul test, caricato in data 28.10.2025 all'interno dell'area riservata della piattaforma “Concorsi Smart” della parte ricorrente come riportato sull'aggiornamento INPA del 29.10.2025, relativo al codice 02 (2600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria) del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n.370 unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n.2600 unità nell'area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria ” di cui al Bando del 30.07.2025, lesivo laddove la prova non è stata superata con il punteggio di 20,25 inferiore alla sufficienza di 21/30 per la presenza di errori nei quesiti n. 3 e n. 17 del proprio questionario; - del Bando di concorso pubblicato sul sito INPA in data 30.07.2025, con cui la Commissione RIPAM ha indetto, per conto del Ministero della giustizia, il menzionato concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, laddove lesivo degli interessi di parte ricorrente; nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonchè per l'accertamento dell'interesse in capo alla parte ricorrente all'annullamento dei quiz n. 3 e n. 17 contestati con il presente atto e alla conseguente rivalutazione del punteggio complessivo al test; e per la condanna, ex art. 30 c.p.a., dell'Amministrazione intimata a provvedere in tal senso con l'aggiunta di + 1 punto per ogni quesito (pari a +0,75 per la risposta corretta +0,25 per l'eliminazione della penalità comminata come le due risposte errate), che le permetterebbe di superare la soglia di sufficienza (21/30) e rientrare nella graduatoria finale di merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito di non idoneità alla prova scritta del concorso, con punteggio di 20,25/30, e bando di concorso nella parte ritenuta lesiva, in relazione ai quesiti n. 3 e n. 17
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l’esito della prova scritta del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale destinato al Ministero della giustizia, sostenendo che i quesiti n. 3 e n. 17 contenessero errori o presentassero risposte alternativamente corrette. Il quesito n. 3 chiedeva di completare la proporzione verbale “Titanic: X = Italia: Y”; la ricorrente aveva indicato “Celine Dion” e “Mameli”, mentre l’Amministrazione aveva ritenuto corretta la risposta “nave” e “dirigibile”. Il quesito n. 17 chiedeva un sinonimo di “propedeutico”; la ricorrente aveva scelto “preliminare”, mentre l’Amministrazione aveva indicato “introduttivo”. La ricorrente chiedeva l’annullamento dei quesiti, la rivalutazione del punteggio con l’attribuzione di un punto per ciascuno e il riconoscimento dell’idoneità, poiché il punteggio originario di 20,25/30 era inferiore alla soglia di 21/30. Le Amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e l’improcedibilità della domanda relativa al quesito n. 17, poiché la Commissione era intervenuta in autotutela attribuendo il relativo punto.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, ritenendo che esso non fosse estraneo al procedimento, in quanto ente presso il quale i vincitori sarebbero stati destinati a instaurare il rapporto di servizio. Ha escluso anche l’improcedibilità relativamente al quesito n. 17, qualificando la situazione come cessazione della materia del contendere: la Commissione aveva infatti già attribuito alla ricorrente il punto richiesto in autotutela. Nel merito, il ricorso è stato accolto solo parzialmente. Quanto al quesito n. 3, il Collegio ha richiamato precedenti conformi della stessa Sezione, ritenendo corretta la risposta dell’Amministrazione “nave” e “dirigibile”: la proporzione verbale richiede un’identica relazione tra le due coppie di termini e il riferimento è a due mezzi di trasporto coinvolti in incidenti, rispettivamente il Titanic e il dirigibile Italia. La risposta della ricorrente, relativa all’esecutore della colonna sonora di un film e all’autore di un canto risorgimentale, è stata ritenuta priva di relazione omogenea. Il TAR ha inoltre escluso che il quesito richiedesse conoscenze specialistiche, trattandosi di nozioni rientranti nella cultura generale. Quanto al quesito n. 17, il giudice ha preso atto dell’attribuzione amministrativa del punto, dichiarando cessata la materia del contendere sul relativo capo. Grazie a tale punto, la ricorrente ha raggiunto 21,25/30, superando la soglia di idoneità e la prova di resistenza. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti indicati, con compensazione integrale delle spese per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, essendo stati ritenuti sussistenti i presupposti previsti dalla norma.
art. 74 c.p.a.
È stato richiamato insieme all’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. per attribuire valore di precedente conforme a precedenti sentenze della stessa Sezione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento del richiamo motivazionale a precedenti conformi della stessa Sezione.
art. 30 c.p.a.
La ricorrente lo aveva invocato per chiedere la condanna dell’Amministrazione alla rivalutazione del punteggio e all’attribuzione dei punti; la decisione non sviluppa una distinta statuizione risarcitoria.
Massime di principio
- Nelle proporzioni verbali utilizzate in una prova concorsuale, la correttezza della risposta deve essere valutata verificando che la relazione concettuale tra la prima coppia di termini sia omogenea e identica a quella tra la seconda coppia.
- Un quesito concorsuale fondato su informazioni di ampia diffusione e rientranti nella cultura generale non diviene illegittimo per il solo fatto che richiede il collegamento tra nozioni diverse, se tale collegamento non implica conoscenze specialistiche.
- Quando l’amministrazione, in autotutela nel corso del giudizio, attribuisce al candidato il punteggio richiesto per un quesito contestato, la relativa controversia non è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
- La soglia di idoneità deve essere verificata alla luce del punteggio risultante dopo l’attribuzione amministrativa del punteggio contestato; se il candidato supera la soglia, è soddisfatta la prova di resistenza rispetto alle ulteriori censure.
- L’amministrazione destinataria degli effetti organizzativi e del rapporto di servizio derivante da una procedura concorsuale conserva una posizione processuale qualificata e non può essere considerata estranea al procedimento, anche quando gli atti concorsuali siano imputabili a un diverso organo o organismo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →