Cassazione Penale, Sentenza n. 27653/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Clemente è stato condannato dal Tribunale di Foggia e la condanna è stata confermata dalla Corte d'appello di Bari per il reato di furto aggravato (artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7 cod. pen.): si sarebbe introdotto in un fondo coltivato a pescheto, recidendo le pesche dagli alberi e asportando circa 150 kg dal valore di 120 euro, sottraendole al legittimo acquirente Palmieri Tommaso. In Cassazione il ricorrente ha dedotto (1) errore nella qualificazione del fatto e mancanza degli elementi soggettivi e oggettivi del reato, sostenendo che la persona offesa aveva dato il consenso alla raccolta, e (2) eccessività della pena non conforme ai parametri dell'art. 133 cod. pen. La Procura generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto inammissibile la rilettura dei fatti e delle prove proposta dal ricorrente, osservando che il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova salvo macroscopiche illogicità o contraddizioni. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la dichiarazione tardiva del Palmieri, che dopo aver denunciato il furto avrebbe poi affermato di aver concesso il permesso, è stata elaborata ex post e non credibile. Sul piano della pena, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che ha valutato i parametri dell'art. 133 cod. pen. e ha spiegato che la recidiva reiterata inibisce ulteriori riduzioni della pena. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, codice penale
art. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.
Il fatto è stato inquadrato come furto aggravato con violenza sulle cose (recisione della frutta) e con ulteriori aggravanti contestate; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi tipici del reato sulla base della valutazione probatoria di merito.
art. 133 codice penale
I giudici di merito hanno applicato i parametri di individualizzazione della pena previsti dall'art. 133; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello logica e sufficiente e ha sottolineato che la recidiva reiterata limita la possibilità di ulteriore attenuazione della pena.
art. 192, comma 3, codice di procedura penale
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La sentenza richiama il principio secondo cui la dichiarazione della persona offesa può essere valutata anche senza riscontri esterni, ma la sua credibilità va rigorosamente accertata; la Corte d'appello ha ritenuto la testimonianza del Palmieri elaborata ex post e non attendibile.
istituto della recidiva reiterata specifica infraquinquennale (codice penale - principio giurisprudenziale)
La Corte ha considerato la recidiva reiterata specifica, osservando che il suo carattere inibisce ulteriori benefici mitigatori nel bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione delle prove salvo che emergano macroscopiche illogicità, contraddizioni manifeste o vizi motivazionali; chi impugna deve puntare a vizi di legittimità e non a una diversa lettura probatoria.
- La credibilità della persona offesa è questione di fatto: può bastare la sua dichiarazione anche senza riscontri esterni (art. 192, comma 3 c.p.p.), ma il giudice deve motivare rigorosamente eventuali dubbi o l'accoglimento; dichiarazioni tardive o incongruenti possono essere valutate come non credibili.
- Per contestare la sentenza in punto di pena occorre dimostrare vizi nella motivazione dell'applicazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p.; semplice richiesta di riduzione senza indicare vizi motivazionali è generalmente inadeguata.
- La presenza di recidiva reiterata limita decisamente la possibilità di attenuare la pena anche in presenza di circostanze attenuanti; la Corte valuta il bilanciamento attenuanti/aggravanti alla luce della recidiva.
- Se l'imputato sostiene il consenso della parte offesa, tale circostanza deve emergere in modo coerente e tempestivo nei fatti o essere corroborata da elementi probatori; affermazioni sopravvenute sono a rischio di essere ritenute costruite ex post.
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