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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2436/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per furto pluriaggravato (art. 624 c.p.) mediante uso di allaccio abusivo alla rete idrica. Il ricorrente ha articolato sette motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 624 c.p., con contestazione che non vi siano prove che egli abbia manomesso il contatore e manchi il dolo specifico; 2) applicazione erronea dell'art. 54 c.p. (stato di necessità) e richiesta di valutazione del pericolo al momento del fatto; 3) contestazione delle aggravanti di cui all'art. 625, primo comma, n. 1) (violenza sulle cose) e n. 7) (sottrazione a infrastrutture destinate a servizi pubblici), per assenza di elementi probatori e di elemento soggettivo; 4) violazione dell'art. 531 c.p.p. e mancata dichiarazione di estinzione del reato per difetto di querela e mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.; 5) errata applicazione dell'art. 62, primo comma, n. 4 (circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità) per aver presumibilmente considerato consumi continuativi; 6) mancata e insufficiente motivazione circa la recidiva (art. 99 c.p.); 7) eccessività della pena (artt. 132 e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure in gran parte reiterative delle stesse già proposte in appello e, in ogni caso, manifestamente infondate. La Corte ha confermato che: il contegno probatorio e le risultanze di causa (contatore sigillato precedentemente, uso continuativo dell'allaccio senza contratto) erano idonee a fondare la responsabilità e l'elemento soggettivo; lo stato di necessità non era applicabile a situazioni di bisogno economico evitabili con comportamenti non criminali; l'aggravante della violenza sulle cose è configurabile anche se la manomissione è stata materialmente compiuta da terzi quando l'agente abbia fatto uso dell'allaccio altrui e la circostanza sia conosciuta o ignorata per colpa; la circostanza aggravante relativa alle infrastrutture destinate a servizi pubblici non richiede un effettivo danno ad altri utenti; l'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità è stata correttamente esclusa in base alla durata dell'uso illecito e ad elementi oggettivi del caso; la recidiva è stata adeguatamente motivata; la pena è stata ritenuta congrua. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende dell'importo di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma base sul reato di furto; la Corte ritiene che le risultanze dimostrino la sottrazione del servizio idrico e la volontà di usufruire senza corrispettivo, sufficiente a mantenere la condanna per furto.

  • art. 54 cod. pen.

    Esimente dello stato di necessità: la Corte conferma l'orientamento secondo cui non si applica per bisogni economici che possono essere evitati con comportamenti non penalmente rilevanti.

  • art. 625, primo comma, n. 1) e n. 7) cod. pen.

    Aggravanti del furto (violenza sulle cose e sottrazione a infrastrutture destinate a servizi pubblici): la Corte chiarisce che la violenza sulle cose è valutabile anche quando la manomissione è stata eseguita da terzi se l'agente ha fatto uso dell'allaccio e ne era a conoscenza o l'ha ignorata per colpa; la fattispecie relativa alle infrastrutture non richiede prova di danno effettivo ad altri utenti.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ritiene non applicabile la causa in presenza delle aggravanti e della rilevanza oggettiva del pregiudizio.

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Norma sulla procedibilità a querela: la Corte ha ritenuto infondate le censure in punto di procedibilità, in quanto le aggravanti ritenute escludevano il carattere procedibile a querela e la causa di non punibilità.

  • art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.

    Circostanze attenuanti (tra cui la tenuità del danno): la Corte ha respinto l'applicazione dell'attenuante in ragione della durata dell'illecito e di elementi oggettivi (numero componenti nucleo familiare), ritenendo il danno non di particolare tenuità.

  • art. 99 cod. pen.

    Recidiva: la Corte ha ritenuto correttamente motivata la riconoscibilità della recidiva specifica sulla base dei precedenti e del significativo disvalore del nuovo reato.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la quantificazione operata dal giudice di merito, anche dopo la rideterminazione in melius per il rito abbreviato.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di impugnazione in cassazione: la Corte ha rilevato la reiteratività delle doglianze già svolte in appello come causa di inammissibilità delle censure non specifiche.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Norma procedurale temporanea richiamata sul mancato svolgimento di discussione orale: le parti non hanno richiesto discussione orale nei termini previsti.

Massime di principio

  • In caso di uso continuativo di un allaccio abusivo la prova del dolo può emergere anche dall'insieme delle circostanze oggettive (contatore sigillato, assenza di contratto, periodo di fruizione) senza che sia necessaria la prova che l'imputato abbia materialmente manomesso il contatore.
  • La circostanza aggravante della violenza sulle cose è valutabile anche quando la manomissione è stata eseguita da terzi, se l'agente ha utilizzato l'allaccio e ne era a conoscenza o l'ha ignorata per colpa: è quindi di natura anche oggettiva rispetto all'agente.
  • Per la configurabilità della sottrazione a infrastrutture destinate a servizi pubblici non è necessario provare un danno effettivo alla fornitura di altri utenti; l'idoneità della condotta a compromettere il servizio può essere sufficiente.
  • Lo stato di necessità non copre normalmente necessità economiche che possono essere risolte con comportamenti leciti o non penalmente rilevanti; va richiesto un pericolo attuale e grave per la persona non altrimenti evitabile.
  • Le censure in cassazione che semplicemente reiterano i motivi già respinti in appello, senza specificare errori di diritto o vizi logico-argomentativi puntuali, sono frequentemente dichiarate inammissibili.
  • La valutazione della tenuità del danno tiene conto di elementi oggettivi concreti (durata dell'illecito, entità economica, composizione del nucleo familiare); consumi prolungati o significativi rendono difficile l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità.
  • La ricostruzione e la valutazione dei fatti di merito (prova, apprezzamento della durata, valutazione della recidiva, e determinazione della pena) sono aree di ampia discrezionalità del giudice di merito e la Cassazione interviene limitatamente a vizi di diritto o palese illogicità motivazionale.
  • Se si contesta la recidiva o l'eccesso di pena è necessario fornire una critica motivata che metta in luce il mancato esame di precedenti rilevanti o vizi nella comparazione; mere affermazioni non sono sufficienti in sede di legittimità.

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