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Sentenza

Sentenza n. 1259/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento relativa a prelievo supplementare per quote latte, nonché ruolo, cartella di pagamento e atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento notificata il 18 ottobre 2022, avente ad oggetto euro 128.231,25 per prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2014/2015, chiedendo anche l’accertamento dell’inesistenza del debito e il risarcimento dei danni. Ha dedotto: violazione della disciplina nazionale ed europea sulle quote latte; obbligo di disapplicazione degli atti interni incompatibili con il diritto dell’Unione; violazione dei principi di sana amministrazione, parità di trattamento e corretta ripartizione del prelievo; illegittimità degli interessi, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione, con difetto di motivazione, illogicità, sviamento e prescrizione; decadenza dalla riscossione e prescrizione del credito; violazione dello Statuto del contribuente e della legge n. 241/1990; omessa o invalida notificazione degli atti presupposti, difetto di istruttoria e mancata compensazione con aiuti agricoli PAC. Ha inoltre domandato il risarcimento per le somme versate o prelevate, la carenza di liquidità e l’impossibilità di accedere a contributi. Nel corso del giudizio ha rappresentato l’accoglimento di un’istanza di rateizzazione e ha chiesto un rinvio per accedere al meccanismo conciliativo previsto dall’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha anzitutto negato il rinvio, ritenendo insussistenti ragioni eccezionali e rilevando che la campagna 2014/2015 non rientrava tra quelle interessate dalle sopravvenienze normative invocate. Nel merito, ha ritenuto inammissibili le censure rivolte alla debenza e alla determinazione sostanziale del prelievo, poiché la comunicazione di prelievo supplementare e la cartella di pagamento erano state tempestivamente notificate e impugnate, ma i relativi giudizi si erano conclusi con decisioni definitive sfavorevoli. Il giudicato e l’inoppugnabilità degli atti presupposti impediscono di rimettere in discussione, impugnando l’intimazione, l’an e il quantum del debito, anche invocando successive sentenze della Corte di giustizia sull’incompatibilità della disciplina italiana delle quote latte con il diritto europeo. Il contrasto dell’atto amministrativo con il diritto dell’Unione determina annullabilità, non nullità, sicché l’atto deve essere impugnato entro il termine decadenziale, salva l’eventuale autotutela. Sono state dichiarate inammissibili anche le contestazioni sull’iscrizione a ruolo degli interessi e sulla motivazione relativa agli interessi maturati fino alla cartella, mentre sono state ritenute infondate le doglianze sugli interessi successivi, il cui criterio di calcolo è stabilito dalla legge, sulla prescrizione quinquennale degli interessi, sugli oneri di riscossione e sull’anatocismo, non provato. L’eccezione di decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 è stata respinta perché riferita alla notifica della cartella, non dell’intimazione, e comunque perché i crediti AGEA non sono tributari e non soggiacciono ai termini decadenziali della riscossione tributaria. Il credito per prelievo supplementare è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non alla prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative, delle obbligazioni periodiche o delle irregolarità lesive del bilancio dell’Unione. Gli atti giudiziali anteriormente promossi hanno interrotto la prescrizione, che ha ricominciato a decorrere dal passaggio in giudicato delle decisioni. Sono state respinte le censure sulle notificazioni, poiché gli atti erano stati ricevuti e impugnati, con piena conoscenza degli stessi; l’uso di un indirizzo PEC istituzionale non risultante dai pubblici elenchi integra, al più, una irregolarità o nullità sanabile, non l’inesistenza della notifica. È stata inoltre ritenuta generica e comunque infondata la contestazione relativa alla mancata compensazione con aiuti PAC, non essendo stato indicato l’importo asseritamente non scomputato né fornito un principio di prova, mentre la documentazione amministrativa escludeva trattenute riferibili alla campagna controversa. Infine, la domanda risarcitoria è stata respinta per mancata allegazione e prova dell’illiceità della condotta, del danno-conseguenza, della sua quantificazione e del nesso causale.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Con riferimento all’eccepita decadenza va in primo luogo evidenziato che la disposizione invocata dalla ricorrente di cui all’art. 25 d.p.r. n. 602/73 prevede termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento, e non dell’intimazione di pagamento, che è l’atto impugnato con il ricorso; la cartella di pagamento è ormai inoppugnabile e dunque i vizi che si riferiscono alla medesima non possono essere riproposti in questa sede.

    I termini decadenziali dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 riguardano la notifica della cartella e non possono essere fatti valere contro la successiva intimazione di pagamento; i vizi della cartella ormai inoppugnabile non sono riproponibili.

  • art. 2946 c.c.

    Quanto alla prescrizione, va anzitutto precisato che il credito di cui si controverte è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c. Tale credito, infatti, non trova titolo in una sanzione amministrativa ma in una misura di politica economica volta a garantire un adeguato prezzo del latte.

    Il credito AGEA per prelievo supplementare sulle quote latte è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, perché costituisce una misura di politica economica e non una sanzione amministrativa.

  • art. 2943 c.c.

    L’interruzione ai sensi dell’art. 2943, primo comma, c.c. si verifica anche nel caso di domanda di accertamento negativo proposta dal debitore, anche se a tal fine è necessario che il creditore dimostri interesse per il suo diritto costituendosi in giudizio per opporsi all’azione avversa.

    La domanda giudiziale di accertamento negativo può interrompere la prescrizione anche quando sia proposta dal debitore, purché il creditore si costituisca per far valere il proprio interesse e si opponga alla domanda.

  • art. 2945 c.c.

    Ne consegue che i termini di prescrizione dei crediti fatti valere con queste cartelle di pagamento sono stati interrotti ai sensi dell’art. 2943, primo comma, c.c. ed hanno ricominciato a decorrere, ai sensi dell’art. 2945, secondo comma, c.c. solo dal giorno di passaggio in giudicato dei provvedimenti giurisdizionali sopra citati.

    L’interruzione derivante dal giudizio determina la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale dal passaggio in giudicato della decisione.

  • art. 21-bis l. n. 241/1990

    La cartella di pagamento posta a base dell’odierna intimazione di pagamento, risulta essere stata notificata alla società in data 19.6.2018 e successivamente impugnata in sede giurisdizionale dalla medesima società ricorrente, con esito alla stessa sfavorevole. Ne deriva che il giudicato di merito formatosi sulla legittimità della cartella di pagamento presupposta e l’inoppugnabilità degli originari atti di prelievo supplementare precludono definitivamente qualsiasi contestazione relativa all’an e al quantum della pretesa creditoria, ivi comprese le eccezioni concernenti la regolarità delle notificazioni prodromiche.

    La piena conoscenza e l’impugnazione degli atti presupposti, seguite dal giudicato o dalla loro definitiva inoppugnabilità, precludono ogni successiva contestazione dell’an, del quantum e della regolarità delle notificazioni in sede di impugnazione dell’intimazione.

  • art. 1283 c.c.

    Quanto alla eccezione di anatocismo, formulata ai sensi dell’art. 1283 c.c., la stessa non è supportata da alcun elemento di prova. La parte ricorrente si è limitata a censure di carattere generico, senza fornire un calcolo alternativo o allegare elementi specifici dai quali emerga che gli interessi siano stati computati su importi già comprensivi di interessi capitalizzati.

    L’eccezione di anatocismo richiede allegazioni e prova specifiche, tra cui elementi o calcoli idonei a dimostrare che gli interessi siano stati applicati su interessi già capitalizzati.

  • art. 10-ter d.l. n. 69/2023

    In forza di tale disposizione, l’adesione alla proposta conciliativa presuppone la rinuncia dell’interessata a tutti i contenziosi pendenti e l’espressa acquiescenza alle sentenze sfavorevoli non ancora passate in giudicato.

    L’accesso al meccanismo conciliativo presuppone la rinuncia ai contenziosi pendenti e l’acquiescenza alle sentenze sfavorevoli non ancora passate in giudicato; la mera pendenza di una sentenza di primo grado non definitiva non preclude di per sé l’accesso.

Massime di principio

  • L’impugnazione di un’intimazione di pagamento non consente di rimettere in discussione l’an o il quantum della pretesa quando gli atti presupposti, tempestivamente notificati e impugnati, siano divenuti definitivi o siano coperti da giudicato; le relative censure sono inammissibili.
  • Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione europea determina annullabilità e non nullità dell’atto. L’interessato deve pertanto impugnarlo entro il termine decadenziale previsto, salva la possibilità per l’amministrazione di esercitare l’autotutela.
  • I crediti AGEA per prelievo supplementare sulle quote latte costituiscono misure patrimoniali di politica economica e non sanzioni amministrative o tributi; sono quindi soggetti alla prescrizione ordinaria decennale e non ai termini quinquennali propri delle sanzioni o delle obbligazioni periodiche, né ai termini decadenziali dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
  • Gli atti giudiziali con cui il debitore contesta la pretesa possono interrompere la prescrizione quando il creditore si costituisca per far valere il proprio diritto; il nuovo termine decorre dal passaggio in giudicato della decisione.
  • L’utilizzo, per la notificazione via PEC, di un indirizzo istituzionale non risultante dai pubblici elenchi non determina l’inesistenza della notificazione quando l’atto sia stato consegnato al destinatario e questi abbia potuto difendersi; può integrare, al più, una irregolarità o una nullità sanabile.
  • La domanda risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione richiede allegazione e prova puntuali della condotta illecita, del danno-conseguenza, della sua quantificazione e del nesso causale; una deduzione generica non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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