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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09483/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto, nel contesto di un appalto di servizi di pulizia delle stazioni ferroviarie, il pagamento di una "indennità chilometrica" relativa agli anni 2009-2016, prevista da un accordo sindacale del 7 maggio 2009 collegato al ricorso a contratti di solidarietà. Sosteneva che tale voce avesse natura retributiva e, quindi, fosse dovuta anche in base alla responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che l'emolumento fosse di natura risarcitoria/indennitaria, diretto a compensare la diminuzione dell'orario di lavoro e la conseguente minore retribuzione, non costituendo corrispettivo di prestazione lavorativa. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi, violazione e falsa applicazione dell'accordo collettivo del 7/5/2009 e dell'art. 2043 c.c., sostenendo che l'indennità fosse stata erroneamente qualificata come risarcitoria; con il secondo motivo ha anche invocato gli artt. 51 e 95 TUIR, affermando che la normativa fiscale esclude dal reddito da lavoro dipendente solo i rimborsi spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero, in sostanza, in una richiesta di diversa interpretazione dell'accordo sindacale aziendale rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, senza denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici né vizi motivazionali nei limiti consentiti nel giudizio di legittimità. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, in tema di responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, l'espressione "trattamenti retributivi" va intesa in senso rigoroso e non comprende somme aventi funzione risarcitoria o indennitaria, come quelle corrisposte per la riduzione illegittima dell'orario di lavoro. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese in favore di entrambe le controricorrenti e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    La responsabilità solidale del committente per i crediti dei dipendenti dell'appaltatore riguarda soltanto i "trattamenti retributivi" in senso stretto, con esclusione delle somme aventi natura risarcitoria o indennitaria.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura risarcitoria della voce in contestazione; la Corte non accoglie tale impostazione e rileva che la censura mira in realtà a sovvertire l'accertamento interpretativo del giudice di merito.

  • art. 51 TUIR

    Invocato dal ricorrente per sostenere un diverso trattamento fiscale della somma in questione; la Corte osserva che la doglianza non scalfisce la qualificazione data alla voce dal giudice di merito.

  • art. 95 TUIR

    Invocato insieme all'art. 51 TUIR per sostenere la tesi del ricorrente; la Corte non ne trae un diverso esito sulla natura dell'emolumento.

  • art. 360 c.p.c.

    La violazione/falsa applicazione di un accordo sindacale aziendale non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati dal ricorrente; l'accertamento della volontà negoziale è giudizio di fatto e il controllo è limitato a violazione dei canoni ermeneutici e a motivazione logicamente coerente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nella responsabilità solidale del committente per i crediti dei dipendenti dell'appaltatore, la formula "trattamenti retributivi" va interpretata restrittivamente e non comprende emolumenti con funzione risarcitoria o meramente indennitaria.
  • L'interpretazione di un accordo sindacale o aziendale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione può essere censurato solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione mancante, illogica o al di sotto del minimo costituzionale.
  • Non è ammissibile in sede di legittimità una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dell'accordo o della clausola collettiva a quella accolta dal giudice di merito, senza indicare specifiche violazioni interpretative o vizi motivazionali.
  • La qualificazione fiscale di una somma non può da sola sovvertire la ricostruzione civilistica della sua natura giuridica, se il motivo di ricorso non incide specificamente sull'accertamento compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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