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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09746/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a un dipendente di una società il 21 maggio 2019. In primo grado, all’esito del rito ex L. n. 92/2012, il Tribunale aveva accolto l’opposizione del lavoratore avverso l’ordinanza sommaria, dichiarando illegittimo il recesso e disponendo reintegrazione, risarcimento del danno e contributi. La Corte d’appello, su reclamo della società, ha invece ritenuto provati gli addebiti più gravi, in particolare una condotta di appropriazione/distrazione di 268 telefoni cellulari poi consegnati a un terzo intermediario, oltre ad altri episodi contestati in materia di fatture, accessi informatici e assenza dal lavoro, e ha reputato integrata la rottura irreparabile del vincolo fiduciario. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi formali, articolati in più censure: ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa, violazione dell’art. 1350 c.c., omesso esame di un fatto decisivo relativo alla conoscenza aziendale dell’accordo sui telefoni, e violazione dell’art. 2106 c.c. sostenendo che, al più, la condotta avrebbe potuto giustificare una sanzione conservativa e non il licenziamento per giusta causa. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure, osservando che la motivazione della sentenza d’appello era ampia e comprensibile, che non vi era alcuna violazione dell’art. 1350 c.c. perché la Corte di merito non aveva affermato una nullità per difetto di forma scritta ma aveva semplicemente ritenuto che gli accordi verbali non autorizzassero la disponibilità dei telefoni da parte del lavoratore, e che il fatto sulla conoscenza dell’accordo da parte dei vertici societari era stato esaminato e comunque non era stato trascurato. Quanto al motivo sull’art. 2106 c.c., è stato dichiarato inammissibile per genericità, non essendo indicata una specifica sanzione conservativa applicabile né le fonti collettive rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore. Ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa dichiarato dalla Corte d’appello di Venezia, ritenendo corretta la valutazione di gravità della condotta e il venir meno del rapporto fiduciario. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per il mero difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme sostanziali, ma la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Consente di dedurre nullità della sentenza solo quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    L’omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti e non già per fatti esaminati o per mere valutazioni di merito.

  • art. 1350 c.c.

    La Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse fondato la decisione su una necessità di forma scritta per gli accordi verbali richiamati; il riferimento alla norma è stato ritenuto inconferente.

  • art. 2106 c.c.

    La doglianza sulla proporzionalità della sanzione disciplinare è stata reputata inammissibile perché generica e non ancorata a specifiche previsioni collettive o a una puntuale indicazione della sanzione conservativa invocata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1-quater

    È richiamato ai fini del raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.

  • L. n. 92 del 2012

    È la disciplina del rito speciale in materia di impugnazione del licenziamento cui si è svolto il giudizio di merito.

Massime di principio

  • In cassazione la denuncia di vizio motivazionale è ammissibile solo se la sentenza presenti un’anomalia radicale della motivazione; non basta dedurre che la motivazione sia insufficiente o che il giudice abbia valutato male le prove.
  • L’omesso esame di un fatto decisivo non può essere fondato su circostanze che la sentenza abbia già considerato o su una diversa lettura delle risultanze istruttorie, perché ciò integra una richiesta di revisione del merito.
  • Quando il giudice di merito accerti una condotta del lavoratore idonea a compromettere in modo grave il vincolo fiduciario, la giusta causa di licenziamento può essere confermata anche se il lavoratore invochi un diverso significato degli accordi intercorsi o la conoscenza aziendale di tali accordi.
  • La censura sulla sproporzione della sanzione disciplinare deve essere specifica: occorre indicare quale sanzione conservativa sarebbe stata applicabile e su quali fonti contrattuali o collettive si fonda la pretesa.
  • La contestazione di una violazione di legge sostanziale non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, se la sentenza impugnata ha già dato una motivazione coerente sull’accertamento dei fatti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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