Cassazione Penale, Sentenza n. 27235/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata, trasferita dal Regno Unito all’Italia in esecuzione di un mandato di arresto europeo, chiedeva al giudice dell’esecuzione la detrazione dalla pena complessiva da espiare del periodo trascorso all’estero in regime di conditional bail, assumendo che tale regime avesse inciso sulla libertà personale in modo sostanzialmente equivalente alla custodia cautelare domiciliare. Il tribunale aveva negato la fungibilità, ritenendo che le prescrizioni imposte non integrassero una misura custodiale. Con il ricorso per cassazione, formulato con due atti difensivi, si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione: secondo la difesa, il giudice non avrebbe valutato nel loro complesso durata, fascia oraria di permanenza domiciliare, controllo elettronico, divieto di espatrio, ritiro del passaporto e reperibilità, elementi che avrebbero reso il conditional bail assimilabile a una misura detentiva. In subordine, si chiedeva la rimessione alla Corte di giustizia UE di una questione pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 26 della decisione quadro sul mandato di arresto europeo e sulla compatibilità della soluzione negatoria con il diritto dell’Unione e con i principi di proporzionalità ed equità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione del giudice dell’esecuzione. Ha affermato che, ai fini della detrazione della pena ai sensi dell’art. 26, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI e dell’art. 33 della legge n. 69 del 2005, rilevano solo le misure estere che, per tipo, durata, effetti e modalità di esecuzione, siano effettivamente assimilabili a una privazione della libertà pari alla custodia. Nel caso concreto, la permanenza domiciliare notturna per sette ore e trenta minuti, unitamente a braccialetto elettronico, reperibilità telefonica, divieto di espatrio e ritiro del passaporto, è stata considerata non sufficiente a trasformare il conditional bail in una misura custodiale. La Corte ha inoltre escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché la questione risultava già chiarita dalla giurisprudenza europea, e ha osservato che, nel diritto inglese richiamato dalla difesa, il computo del periodo di bail presupponeva comunque un coprifuoco di almeno nove ore giornaliere, requisito qui mancante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 26, § 1, decisione quadro 2002/584/GAI
l)o Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà
La nozione di custodia va interpretata autonomamente nel diritto dell’Unione e comprende in via ordinaria la reclusione o detenzione, ma può estendersi solo a misure eccezionalmente coercitive, assimilabili alla carcerazione per tipo, durata, effetti e modalità di esecuzione.
art. 33 legge 22 aprile 2005, n. 69
Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale
Il periodo sofferto all’estero è computabile secondo le regole interne sulla custodia cautelare e sulla fungibilità della detenzione, ma solo se la misura estera è assimilabile a una misura custodiale.
art. 303, comma 4, c.p.p.
È richiamato come parametro interno per il computo della custodia cautelare.
art. 304 c.p.p.
È richiamato come parametro interno per il computo della custodia cautelare.
art. 657 c.p.p.
È richiamato come parametro per la fungibilità del presofferto rispetto alla pena detentiva da espiare.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione interpretativa è già chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
art. 240A Criminal Justice Act 2003
Nel diritto inglese il periodo di bail è detraibile solo se ricorrono specifiche condizioni, tra cui un coprifuoco qualificante e il monitoraggio elettronico.
Massime di principio
- Ai fini della detrazione della pena o del computo del presofferto maturato all’estero in esecuzione di un mandato di arresto europeo, non ogni restrizione della libertà personale è equiparabile alla custodia: occorre verificare concretamente se la misura presenti un grado di coercizione tale da essere assimilabile alla detenzione o agli arresti domiciliari.
- La nozione di "custodia" rilevante nell’art. 26, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI è autonoma e uniforme nel diritto dell’Unione, e va determinata in base a tipo, durata, effetti e modalità di esecuzione della misura, non sulla base della sola etichetta formale attribuita dall’ordinamento straniero.
- Misure come obbligo di dimora notturna, braccialetto elettronico, divieto di espatrio, ritiro del passaporto e reperibilità telefonica, se non determinano una privazione della libertà analoga alla carcerazione, non sono fungibili con la custodia cautelare ai fini della detrazione dalla pena.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando l’interpretazione della norma europea pertinente risulta già chiarita dalla giurisprudenza sovranazionale consolidata.
- Nel valutare la fungibilità di misure estere ai fini dell’esecuzione penale, il giudice deve attenersi a una verifica concreta e non astratta dell’intensità coercitiva del regime subito, senza operare automatismi tra misure limitative e misure custodiali.
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