Cassazione Penale, Sentenza n. 5720/2025 del 12/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della determinazione della pena: il difensore ha censurato vizio di motivazione e violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., perché la Corte di appello, escludendo l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.p.r. 309/90 nel giudizio di rinvio, ha comunque inflitto una pena più grave rispetto alla precedente pronuncia annullata, violando il divieto di reformatio in pejus nel giudizio di rinvio quando il ricorso in Cassazione è stato proposto dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. La motivazione sottolinea che la Corte di appello non ha tenuto conto del trattamento sanzionatorio fissato nella sentenza annullata e ha illegittimamente peggiorato la posizione dell'imputato nonostante l'esclusione dell'aggravante.
Norme richiamate
d.p.r. 309/1990, art. 80, comma 2
art. 80, comma 2, d.p.r. 309/90
La circostanza aggravante contestata è stata esclusa dalla Corte di Cassazione nel giudizio di rinvio; la sua esclusione doveva comportare una nuova determinazione della pena non peggiorativa rispetto alla precedente pronuncia annullata.
codice penale, art. 56
Norma richiamata nel capo di imputazione; la sentenza ha confermato la responsabilità in relazione ai reati indicati, facendo riferimento anche a questa disposizione come parte dell'impianto accusatorio.
d.p.r. 309/1990, art. 73, comma 1
art. 73, comma 1, d.p.r. 309/90
Norma sostanziale contestata (illecita attività in materia di stupefacenti); la condanna è stata pronunciata in relazione a questa fattispecie.
codice di procedura penale, art. 597, commi 3 e 4
art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Riguarda il procedimento in caso di annullamento con rinvio e la portata del giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto violata la disciplina che impone al giudice di rinvio di rispettare i limiti derivanti dalla sentenza annullata, evitando un peggioramento della posizione dell'imputato.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 16208 del 27/03/2014)
Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014
Principio consolidato secondo cui il divieto di reformatio in pejus opera anche nel giudizio di rinvio quando il ricorso in Cassazione è stato proposto dall'imputato; è irrilevante che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in pejus si applica anche nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione quando il ricorso in Cassazione è stato proposto dall'imputato: il giudice di rinvio non può peggiorare la posizione sanzionatoria rispetto alla sentenza impugnata annullata.
- Se una circostanza aggravante viene esclusa in sede di rinvio, il giudice che ridetermina la pena deve tener conto del trattamento sanzionatorio fissato nella sentenza annullata e non può aumentare la pena rispetto a quella fissata nella precedente pronuncia di appello annullata.
- In caso di aumento della pena dopo annullamento parziale, l'imputato può ottenere l'annullamento della parte sanzionatoria e il rinvio ad altra sezione per nuova determinazione della pena.
- La Corte di Cassazione richiede motivazioni coerenti e che tengano conto della natura rescissoria del provvedimento impugnato: l'iter sanzionatorio precedente è parametro normale per valutare la legittimità di una rideterminazione della pena.
- Per la difesa è fondamentale sottolineare, in ricorso per cassazione, la violazione del divieto di reformatio in pejus e chiedere l'annullamento limitato alla determinazione della pena qualora questa sia stata peggiorata ingiustificatamente.
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