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Sentenza

Sentenza n. 211/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento: I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) dell’ingiunzione di pagamento n. 8685 del 24.4.2025, notificata in pari data, con cui il R.T.I. ICA S.p.a. e ABACO S.p.a. hanno ingiunto alla ricorrente di pagare, entro 30 giorni, al Comune di Cagliari, la somma di € 52.127,42 in quanto non avrebbe adempiuto: A) in qualità di debitore principale al pagamento della somma di € 10.989,77, in forza del titolo di credito costituito da messa in mora n. 359399 del 23.12.2024 per sanzioni amministrative – omesso versamento corrispettivo monetario anno 2024, notificato il 23.12.2024, obbligazione scaduta il 22.1.2025; B) in qualità di debitore principale al pagamento della somma di € 9.948,38, in forza del titolo di credito costituito da messa in mora n. 359372 del 23.12.2024 per sanzioni amministrative – omesso versamento corrispettivo monetario anno 2024, notificato il 23.12.2024, obbligazione scaduta il 22.1.2025; C) in qualità di debitore principale al pagamento della somma di € 8.731,14, in forza del titolo di credito costituito da messa in mora n. 359325 del 23.12.2024 per sanzioni amministrative – omesso versamento corrispettivo monetario anno 2024, notificato il 23.12.2024, obbligazione scaduta il 22.1.2025; D) in qualità di debitore principale al pagamento della somma di € 9.142,73, in forza del titolo di credito costituito da messa in mora n. 359272 del 23.12.2024 per sanzioni amministrative – omesso versamento corrispettivo monetario anno 2024, notificato il 23.12.2024, obbligazione scaduta il 22.1.2025; E) in qualità di debitore principale al pagamento della somma di € 11.704,28, in forza del titolo di credito costituito da messa in mora n. 363093 del 23.12.2024 per sanzioni amministrative – omesso versamento corrispettivo monetario anno 2024, notificato il 23.12.2024, obbligazione scaduta il 22.1.2025, oltre interessi e oneri legali; 2) degli atti di messa in mora nn. 21950.22, 19453.9, 21598.16, 34115.7 e 1739/P.1 del 23.12.2024; 3) del sollecito di pagamento del 13.2.2025; II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28.5.2025: 4) dell’art. 64 del Regolamento edilizio del Comune di Cagliari, dedicato ai parcheggi, nei limiti dell’interesse della ricorrente; 5) delle Linee guida, senza data, denominate Obiettivo di sviluppo indicatore di efficacia n. 1, reperite dal sito istituzionale del Comune di Cagliari, a firma del dirigente del Servizio Edilizia privata, nei limiti dell’interesse della ricorrente; 6) dell’art. 10 delle Norme tecniche di attuazione del PUC del Comune di Cagliari, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 20.1.2022.

Giustizia amministrativa202500374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di pagamento per complessivi € 52.127,42, preceduta da atti di messa in mora e sollecito, relativa alla monetizzazione di parcheggi dovuta in occasione di cinque frazionamenti immobiliari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha contestato l’ingiunzione di pagamento e gli atti presupposti, sostenendo che, per ciascun frazionamento, la prima unità immobiliare ulteriore rispetto a quella originaria avesse volumetria inferiore a 210 metri cubi e fosse quindi esente dalla monetizzazione dei parcheggi ai sensi dell’art. 15-quater, comma 7, della l.r. Sardegna n. 23/1985. Secondo la ricorrente, l’art. 64 del Regolamento edilizio comunale, che consente di trasformare in corrispettivo monetario l’obbligo di reperire parcheggi quando questi non siano disponibili nel lotto, non costituirebbe una disposizione comunale più restrittiva idonea a derogare all’esenzione prevista dalla legge regionale. È stata inoltre dedotta la violazione dell’art. 19 l. n. 241/1990, assumendo che il Comune non potesse rimettere in discussione, mediante una mera messa in mora, l’attività edilizia avviata tramite SCIA o comunicazione al SUAPE, in assenza dei presupposti dell’autotutela e di dichiarazioni mendaci. Sono state altresì contestate la quantificazione delle somme, la violazione delle deliberazioni comunali e degli atti di aggiornamento dei valori, il difetto di istruttoria e motivazione, nonché la violazione delle Linee guida comunali e dell’art. 10 delle NTA del PUC, con motivi aggiunti rivolti anche contro tali atti generali e contro l’art. 64 del Regolamento edilizio. Il Comune ha eccepito la tardiva mancata impugnazione delle messe in mora, sostenendo che esse avessero natura impositiva.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità del Comune, ritenendo che le comunicazioni di messa in mora non fossero provvedimenti impositivi della monetizzazione, ma meri atti di quantificazione degli importi, presupposti e prodromici rispetto all’ingiunzione di pagamento; pertanto non dovevano essere autonomamente impugnate entro sessanta giorni. Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base del primo motivo, ritenuto dirimente e assorbente. L’art. 64 del Regolamento edilizio comunale è stato qualificato come norma generale, limitata a prevedere in via generale la possibilità di monetizzare l’obbligo di reperimento dei parcheggi in caso di frazionamento quando i parcheggi non siano reperibili nel lotto. L’art. 15-quater, comma 7, della l.r. n. 23/1985 è stato invece qualificato come norma speciale e derogatoria, in quanto esclude la necessità della monetizzazione per la prima unità immobiliare ulteriore rispetto a quella originaria, purché di volume inferiore a 210 metri cubi. In applicazione del principio lex specialis derogat legi generali, la disposizione regionale prevale sulla previsione regolamentare generale. L’inciso che salva le disposizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali non consente di attribuire tale natura all’art. 64 del Regolamento edilizio, poiché una disposizione può essere considerata più restrittiva solo se fa espresso riferimento al medesimo elemento di specialità, cioè alla volumetria dell’unità immobiliare; a maggior ragione, non può assumere tale natura una disposizione generale anteriore alla norma regionale speciale. L’ingiunzione è stata quindi annullata perché fondata sul presupposto errato che la monetizzazione fosse sempre dovuta anche per l’unità inferiore a 210 metri cubi. Gli ulteriori motivi del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate, con rimborso alla ricorrente del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15-quater, comma 7, l.r. Sardegna n. 23/1985

    Nel caso di nuovi frazionamenti e ai fini della conclusione dei procedimenti di accertamento di conformità di frazionamenti eseguiti in assenza di titolo, la monetizzazione di cui al comma 6 non è necessaria per la prima unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria purché di volume inferiore a 210 metri cubi. Sono fatte salve disposizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali.

    La disposizione costituisce norma speciale derogatoria che esclude la monetizzazione per la prima unità immobiliare ulteriore rispetto a quella originaria quando abbia volume inferiore a 210 metri cubi. Le disposizioni comunali più restrittive devono fare espresso riferimento al medesimo elemento di specialità e non possono consistere in una generica previsione della monetizzazione.

  • art. 64 del Regolamento edilizio del Comune di Cagliari

    Nel caso dei frazionamenti di singole unità immobiliari [...] qualora i parcheggi non siano reperibili nel lotto di pertinenza, l’obbligo di assicurare la dotazione di aree per la sosta di autoveicoli può essere trasformato in un corrispettivo monetario, destinato alla realizzazione di parcheggi pubblici.

    La disposizione ha natura generale e non deroga all’esenzione speciale introdotta successivamente dall’art. 15-quater, comma 7, della l.r. n. 23/1985.

  • art. 19 l. n. 241/1990

    La ricorrente ne ha invocato la violazione sostenendo l’impossibilità di rimettere in discussione l’attività segnalata senza autotutela; il TAR ha accolto il ricorso sulla base del primo motivo, assorbendo tale censura.

  • art. 10 NTA del PUC del Comune di Cagliari

    La disposizione è stata impugnata con motivi aggiunti in relazione al criterio di computo della superficie convenzionale dei posti auto; la relativa censura è stata assorbita in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • L’esenzione dalla monetizzazione dei parcheggi prevista per la prima unità immobiliare ulteriore rispetto a quella originaria, purché di volume inferiore a 210 metri cubi, costituisce una norma speciale derogatoria rispetto alla disciplina generale della monetizzazione.
  • Una disposizione comunale può prevalere sull’esenzione legislativa regionale in quanto disposizione urbanistica più restrittiva soltanto se contiene una disciplina specifica e inequivoca riferita al medesimo elemento di specialità considerato dalla legge regionale, non essendo sufficiente una generica previsione della possibilità di monetizzare i parcheggi.
  • In applicazione del principio lex specialis derogat legi generali, una norma regionale speciale e successiva prevale su una disposizione regolamentare comunale generale e anteriore, quando quest’ultima non contenga una deroga espressa e specifica alla disciplina legislativa.
  • Gli atti con cui l’amministrazione si limita a quantificare somme ritenute dovute, senza imporre autonomamente l’obbligazione, hanno natura prodromica rispetto all’ingiunzione di pagamento e non devono essere necessariamente impugnati in via autonoma entro il termine decadenziale.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione degli interventiPiani regolatori e variantiSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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