Cassazione Penale, Sentenza n. 20994/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del GIP che ha rigettato la richiesta di archiviazione per il reato di truffa (art. 640 c.p., aggravata dal rapporto di prestazione d'opera) e ha ordinato al P.M. di formulare imputazione per estorsione tentata aggravata. I motivi dedotti sono: (i) abnormità dell'imputazione coatta perché sarebbe stato formulato un reato diverso (estorsione) rispetto a quello per cui era stata chiesta l'archiviazione (truffa) e il ricorrente non era stato iscritto per tale reato nel registro degli indagati (art. 335 c.p.p.); (ii) mancata notifica al ricorrente della richiesta di archiviazione; (iii) mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale; (iv) incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce; (v) improcedibilità per mancanza della querela; (vi) nullità del verbale dell'udienza del 10/11/2023 per mancata presenza del difensore; (vii) omessa notifica dell'ordinanza con cui il GIP ha ordinato la formulazione dell'imputazione per estorsione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la riclassificazione giuridica del medesimo fatto (da truffa a estorsione tentata aggravata), fondata sugli stessi elementi narrativi e documentali, è legittima e rientra nelle facoltà del GIP; non sussisteva, quindi, abnormità dell'atto. Gli altri sei motivi sono stati esclusi dalla cognizione in cassazione perché attengono a vizi procedurali o di competenza/procedibilità che la legge processuale (art. 410-bis c.p.p.) riserva ad altri rimedi (reclamo al Tribunale in composizione monocratica o altri mezzi). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto; il P.M. aveva evocato tale ipotesi per proporre archiviazione della fattispecie qualificata come truffa, ma il GIP ha escluso la tenuità e ha proceduto a diversa qualificazione.
art. 640 cod. pen.
Articolo sulla truffa; era la qualificazione adottata dal P.M. nella richiesta di archiviazione per i fatti che avevano portato all'iscrizione dell'indagato nel registro degli indagati.
art. 629 cod. pen.
Articolo sull'estorsione; il GIP ha ritenuto che gli stessi fatti, alla luce della minaccia di adire le vie legali usata per coartare la vittima e conseguire vantaggi indebitamente, fossero integrazione del reato di estorsione (in forma tentata) aggravata dal rapporto di prestazione d'opera.
art. 628 cod. pen.
Norma sulla rapina citata in alcuni passi dell'atto (nella prima formulazione normativa); comunque la Corte si è concentrata sulla ricostituzione come estorsione (art. 629), confermando che la diversa qualificazione era possibile.
art. 56 cod. pen.
Riferimento al tentativo (art. 56) applicato dalla Corte nella qualificazione del reato come estorsione tentata.
art. 61, comma 1, n. 11 cod. pen.
Aggravante (n.11) relativa al rapporto di prestazione d'opera; la qualificazione del GIP ha ritenuto applicabile tale aggravante nella ricostruzione del reato di estorsione.
art. 409, comma 5 cod. proc. pen.
Norma che autorizza il GIP, nel rigettare l'archiviazione, ad ordinare al P.M. di formulare l'imputazione per il reato ritenuto più grave; è il fondamento procedurale dell'ordine impugnato.
art. 335 cod. proc. pen.
Registro degli indagati; il ricorrente ha eccepito che non era iscritto per il reato di estorsione, deducendo quindi abnormità, ma la Corte ha ritenuto che la diversa qualificazione del medesimo fatto non comporti necessariamente abnormità se basata sugli stessi elementi.
art. 410-bis, comma 3 cod. proc. pen.
Limita la cognizione in Cassazione: vizi procedurali e molte doglianze inerenti notifiche, nullità formali, e simili sono rimessi al reclamo al Tribunale; perciò le eccezioni procedurali sollevate dal ricorrente non erano deducibili in cassazione.
L. 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore 3/8/2017)
Rinvio normativo relativo all'introduzione dell'art. 410-bis c.p.p.; richiamata per giustificare l'indirizzo sull'inammissibilità delle doglianze meramente procedurali in Cassazione.
Massime di principio
- Il GIP può, nel rigettare una richiesta di archiviazione, riclassificare lo stesso fatto imputato con diversa qualificazione giuridica (diverso titolo di reato) se la nuova qualificazione è fondata sugli stessi elementi di fatto e documentali: ciò non costituisce di per sé atto abnorme impugnabile in Cassazione.
- È abnorme e cassabile l'ordine del GIP che impone al P.M. di formulare imputazione per un reato materialmente diverso e fondato su fatti non compresi nella richiesta di archiviazione o che configurino un "nuovo" reato per il quale l'indagato non è stato nemmeno iscritto nel registro; in tali casi il rimedio può essere accolto.
- Le questioni processuali di notifica, nullità formali del verbale d'udienza, incompetenza territoriale o difetti di procedibilità vanno normalmente dedotte nei rimedi previsti (es. reclamo ex art. 410-bis c.p.p. davanti al Tribunale in composizione monocratica) e non sono quasi mai ammissibili in Cassazione come motivo autonomo salvo che assumano natura di abnormità dell'atto.
- Se il reato è procedibile a querela, la mancanza della querela può determinare l'improcedibilità; tuttavia tale questione attinente alla procedibilità deve essere dedotta nel corretto grado e con il rimedio processuale appropriato.
- L'impugnazione manifestamente infondata o inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende); pertanto è opportuno valutare preventivamente la fondatezza giuridica dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
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