Cassazione Penale, Sentenza n. 46355/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e reati connessi. Il ricorrente deduceva: 1) insufficienza e illogicita' della motivazione circa la gravita' indiziaria e la sua effettiva partecipazione all'associazione, sostenendo che il suo apporto non fosse stabile né consapevole e che il collegamento con i vertici del gruppo fosse minimo; 2) carenza di motivazione circa l'attualita' e concretezza del pericolo di reiterazione, atteso che gli episodi contestati risalgono al 2018, non vi sarebbero state ricadute successive e il ricorrente avrebbe svolto attivita' lavorativa regolare.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo sul secondo motivo. Sul primo motivo ha confermato la valutazione dei giudici di merito, ritenendo congrui gli indici fattuali (mansioni svolte: preparazione, trasporto e custodia della droga, fornitura ai pusher, conteggio e riscossione dei proventi, comunicazioni ricevute da un luogotenente) idonei a fondare la partecipazione all'associazione. Tuttavia, ha accolto la censura relativa all'assenza di motivazione specifica e congrua circa l'attualita' del pericolo di reiterazione: i fatti contestati sono del 2018, non sono emerse condotte successive e il giudice non ha compiuto una valutazione prognostica adeguata rispetto al cosiddetto 'tempo silente'. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
Articolo utilizzato per contestare l'associazione dedita al narcotraffico; la Corte ha ritenuto che la gravita' del reato consenta comunque la misura cautelare ma che non esonera il giudice dall'obbligo di motivare l'attualita' del pericolo.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1
Norma relativa a detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, richiamata per i reati specifici ascritti al ricorrente e valutata come parte del quadro indiziario.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 80
Aggravante contestata; la Corte osserva che la ricorrenza dell'aggravante non incide necessariamente sulla valutazione cautelare quando l'art. 74 gia' consente la custodia, pur richiedendo comunque corretta motivazione.
Codice penale - art. 416-bis, comma 1
Riferimento alla connessione con fattispecie di tipo associativo di stampo mafioso; considerato nel quadro descrittivo della struttura criminale collegata alla 'ndrangheta.
Codice di procedura penale - art. 273
Richiamato in relazione al requisito della gravita' indiziaria ovvero alla ponderazione degli indizi necessari per disporre la misura cautelare; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito su questo punto.
Codice di procedura penale - art. 274, comma 1, lett. c)
Norma che richiede l'attualita' e concretezza del pericolo di reiterazione; la Corte ha precisato che il giudice deve compiere una valutazione prognostica dettagliata e motivata, tenendo conto del tempo trascorso e del 'tempo silente'.
Codice di procedura penale - art. 275, comma 3
Richiama la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per determinate fattispecie; la Corte ha ricordato che tale presunzione non esonera il giudice dall'obbligo di motivazione specifica, soprattutto quando vi e' un significativo arco temporale senza ulteriori condotte.
Codice di procedura penale - art. 309, comma 7
Norma richiamata per la competenza del Tribunale cui rinviare il nuovo giudizio di riesame in materia di misure cautelari.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 23, commi 8 e 9
Richiamato in relazione alle modalita' di trattazione del procedimento (udienza in camera di consiglio con strumenti telematici), nel contesto delle misure di svolgimento dell'istruttoria durante il periodo emergenziale.
Massime di principio
- La mera qualificazione del reato come associativo e la presenza di aggravanti non sostituiscono l'obbligo del giudice di motivare specificamente l'attualita' delle esigenze cautelari; la gravita' del reato non rende automatica la carcerazione se il giudice non valuta il fattore tempo e il comportamento successivo dell'indagato.
- Per ritenere la partecipazione a un'associazione criminale non e' necessario che il soggetto abbia avuto contatti diretti con tutti i capi: elementi come ruolo operativo (trasporto, custodia, fornitura, conteggio proventi) e la ricezione di informazioni riservate possono fondare la gravita' indiziaria.
- Il 'tempo silente' privo di ulteriori condotte criminose e il reinserimento in attivita' lavorative regolari possono ridurre l'attualita' del pericolo di recidiva; il giudice deve valutare e motivare esplicitamente questo elemento nella misura cautelare.
- La presunzione relativa prevista dall'art. 275 c.p.p. impone comunque una valutazione contestualizzata e motivata: non e' un automatismo che impedisca al ricorrente di contestare le esigenze cautelari.
- Se la motivazione delle esigenze cautelari e' generica o automatica, la Corte di legittimita' puo' annullare l'ordinanza e rinviare per un nuovo giudizio di riesame, richiedendo valutazioni piu' approfondite e specifiche.
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