Cassazione Penale, Sentenza n. 5047/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lucca del 10/05/2022 che aveva respinto l'istanza di declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna del 08/06/2018 e di annullamento dell'ordine di esecuzione per la carcerazione n.141/22 SIEP. Il ricorrente contestava l'applicazione dell'art.624-bis c.p. (furto in abitazione/privata dimora) a una vicenda in cui era stato ritenuto responsabile del furto di una chiave posta all'interno di un'autovettura parcheggiata nel giardino dell'abitazione della persona offesa, sostenendo che il giardino non sia equiparabile a un edificio o a luogo di privata dimora e che quindi non possa configurarsi il furto aggravato ex art.624-bis.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione si sia limitato a verificare la sussistenza del titolo esecutivo (la condanna per il reato ex art.624-bis) e non abbia effettuato una riqualificazione del fatto. Le questioni circa la configurabilità del furto aggravato dovevano essere sollevate nel giudizio di cognizione e sono ormai precluse dal giudicato. Perciò la richiesta di sospensione dell'esecuzione è risultata ostativa (art.656, comma 9 c.p.p.). Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.624-bis cod. pen.
La condanna per il reato ex art.624-bis è stata ritenuta valida e non contestata nel suo stato di esecuzione; la Corte ha osservato che la qualificazione già attribuita dal giudice della cognizione non può essere rimet- tuta in discussione in sede esecutiva.
art.624 cod. pen.
Richiamato come possibile riqualificazione (furto semplice) che, però, non è stata effettuata dal giudice della cognizione; la possibilità di richiedere una diversa qualificazione doveva essere esercitata nel giudizio di merito.
art.656, comma 1 e comma 9 cod. proc. pen.
Art.656 c.p.p. è la norma di riferimento per le istanze di sospensione dell'esecuzione; il comma 9 prevede l'ostatività alla sospensione quando sussiste una condanna per determinate fattispecie (tra cui il furto aggravato), motivo per cui l'istanza è stata respinta.
art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiama il motivo di cassazione denunciato (erronea applicazione della legge penale). La Corte ha valutato il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la riproduzione del motivo di ricorso; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti e ritenuto infondato.
art.616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha altresì disposto il pagamento di una somma a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di esecuzione il giudice è limitato al controllo di legalità del titolo esecutivo e non può procedere a riqualificazioni del reato o riesaminare questioni di merito già decise con giudicato.
- Le questioni sulla qualificazione giuridica del fatto (es. differenziazione tra art.624 e art.624-bis) devono essere sollevate nel giudizio di cognizione; una volta formatosi il giudicato esse non possono essere rimesse in discussione in sede esecutiva.
- La presenza di una condanna per furto aggravato ai sensi dell'art.624-bis può costituire motivo ostativo alla sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art.656 c.p.p.; per ottenerne la sospensione occorre che non sussistano le fattispecie ostative.
- In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati o che tentino di aggirare limiti processuali sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda.
- Se si intende contestare la qualificazione del reato in relazione alla natura del luogo (es. giardino, pertinenza, abitazione), è necessario sollevare e documentare la questione nel giudizio di merito e negli eventuali gradi di impugnazione, non in sede esecutiva.
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