Cassazione Penale, Ordinanza n. 05564/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di falsa attestazione in materia di patrocinio a spese dello Stato. La difesa ha dedotto, da un lato, l'erronea applicazione della legge penale, la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo l'insussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo; dall'altro, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In fatto, al ricorrente era contestato di avere reso una dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indicando per l'anno 2018 un reddito familiare pari a euro 13.626,19 e omettendo di dichiarare una parte di reddito percepito, esente ai fini IRPEF, pari a euro 4.016,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione logica, congrua e giuridicamente corretta, e che le censure difensive erano in larga parte di merito e comunque già disattese nei precedenti gradi. In particolare, ha ribadito che l'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude il dolo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, poiché l'art. 76 del medesimo decreto è richiamato dalla norma incriminatrice. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha condiviso il diniego della particolare tenuità del fatto, fondato sul disvalore oggettivo della condotta e sull'intensità del dolo. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 115/2002
Norma incriminatrice relativa alle false attestazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il giudice afferma che l'errore sulla nozione di reddito rilevante non esclude il dolo.
art. 76 d.P.R. 115/2002
Norma richiamata espressamente dall'art. 95 d.P.R. 115/2002; per la Corte, proprio tale richiamo impedisce di qualificare l'errore sulla nozione di reddito come errore su legge extrapenale idoneo a escludere l'elemento soggettivo.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione del disvalore oggettivo della condotta e dell'intensità del dolo.
Massime di principio
- In tema di false attestazioni per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, l'errore del dichiarante sulla nozione di reddito rilevante ai fini del beneficio non esclude di per sé l'elemento soggettivo del reato, quando la disciplina richiamata dalla norma incriminatrice rende la nozione di reddito parte integrante del precetto.
- Le censure che si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio o in una mera riproposizione di doglianze già disattese nei gradi di merito non sono idonee a fondare un ricorso per cassazione se la motivazione della sentenza impugnata è logica, congrua e immune da vizi di diritto.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando il giudice valorizzi il concreto disvalore oggettivo della condotta e l'intensità del dolo, purché tale valutazione sia sorretta da motivazione coerente e non illogica.
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