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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23427/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2013, con cui veniva recuperata IVA per euro 28.971 oltre sanzioni e interessi, in relazione a fatture ritenute soggettivamente inesistenti emesse da un fornitore indicato come fittizio e inserito in una frode IVA intracomunitaria. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente e la CTR aveva confermato, ritenendo che l'Ufficio non avesse dimostrato in modo concreto e non apodittico, soprattutto quanto alla reale portata del preteso sottocosto, la consapevolezza della contribuente di partecipare alla frode. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o gravemente illogica; 2) violazione delle norme sull'IVA e sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR non avrebbe valutato correttamente l'indizio del sottocosto e avrebbe erroneamente richiesto prova non dovuta; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che il giudice di merito avrebbe mal valutato le prove e gli elementi contenuti nell'avviso di accertamento. La Corte ha dichiarato i motivi inammissibili: le censure miravano sostanzialmente a una rivalutazione del materiale probatorio e non colpivano la ratio decidendi, che era l'assenza, in concreto, di elementi sufficienti a qualificare le vendite come sottocosto e quindi a fondare la prova della conoscenza o conoscibilità della frode da parte della contribuente. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'amministrazione deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o doverosa conoscibilità della frode da parte del cessionario; il contribuente può fornire prova contraria della propria diligenza e dell'assenza di consapevolezza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con prevalenza della resistente, e con statuizione sulle spese non liquidate per mancata costituzione dell'intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che le censure non colpissero la reale ragione della decisione impugnata, ma tendessero a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito e preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, ma ha rilevato che la CTR non aveva negato in astratto il rilievo del sottocosto, bensì aveva accertato che nel caso concreto mancavano elementi sufficienti per qualificare davvero le operazioni come sottocosto e per fondare la prova della partecipazione consapevole alla frode. L'intimata non si è costituita e non sono state liquidate spese.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale parametro della dedotta nullità per motivazione apparente o illogica della sentenza tributaria.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza per sostenere il vizio motivazionale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicato come norma sulla motivazione della sentenza la cui violazione era dedotta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo di nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione di norme processuali.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in tema di detrazione IVA e, insieme all'art. 21, come base della censura sulla falsa applicazione delle norme tributarie.

  • art. 21, settimo comma, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in relazione alla disciplina della fatturazione e alla detrazione IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzate per provare la frode IVA.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la disciplina dei requisiti delle presunzioni semplici e del loro uso probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta erronea valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione delle regole di valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per osservare che la censura mirava in sostanza a un riesame del fatto, precluso in presenza di doppia conforme.

  • d.m. 23 dicembre 2013, n. 163

    Richiamato in tema di notificazioni telematiche nel processo tributario.

  • art. 330 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina della notificazione del ricorso per cassazione.

  • art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per il rilievo della difesa tecnica nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a fatture soggettivamente inesistenti, l'amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in una frode IVA.
  • Il contribuente può superare la pretesa erariale dimostrando di aver agito senza consapevolezza della frode e con la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, valutata in rapporto alle circostanze concrete.
  • La vendita sottocosto può costituire indizio rilevante ai fini della prova della consapevolezza della frode solo se l'Ufficio ne dimostri in modo concreto la reale portata e la riconducibilità a un meccanismo fraudolento; non basta un'affermazione apodittica.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio sotto la veste di vizio di motivazione o di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; la censura deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando la decisione di merito si fonda sull'accertata mancanza, nel caso concreto, di elementi sufficienti a qualificare un'operazione come sottocosto, il motivo che assume l'erroneità astratta del principio non è idoneo a scalfire la decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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