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Sentenza

Sentenza n. 592/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere regionali che, per il triennio 2022-2024, hanno escluso la ricorrente dalla contrattualizzazione delle prestazioni di riabilitazione e ripartito tra altre strutture accreditate il budget già assegnato a una struttura non più operativa; nonché gli atti consequenziali, inclusa la delibera di approvazione dello schema contrattuale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la scelta della Regione di non inserirla tra gli erogatori privati ammessi alla contrattualizzazione e di distribuire tra altre strutture accreditate il tetto di spesa già attribuito al Centro Medisalus, destinatario della revoca dell'autorizzazione sanitaria. Ha dedotto violazione dei principi di buon andamento, efficienza, imparzialità, partecipazione e trasparenza, degli artt. 3, 32, 41 e 97 Cost., degli artt. 1, 2 e 3 ss. l. 241/1990, degli artt. 8-ter e 8-quinquies d.lgs. 502/1992 e degli artt. 3 e 8 l.r. Abruzzo n. 32/2007, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, omessa comparazione degli interessi, ingiustizia manifesta e sviamento. La ricorrente ha riferito di avere presentato nel 2017 un'istanza per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura riabilitativa nel Comune di Ortucchio e che il precedente diniego regionale sul fabbisogno era stato annullato dal TAR con sentenza n. 49/2022. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la successiva delibera regionale di approvazione dello schema contrattuale, deducendone l'illegittimità derivata dopo avere ottenuto, nel marzo 2023, il parere di compatibilità programmatoria e avere avviato il procedimento di accreditamento. La Regione e la controinteressata hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione, poiché al momento degli atti la ricorrente non era né autorizzata né accreditata per le prestazioni in questione, nonché la rinuncia alle impugnazioni contenuta in un successivo accordo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto decisivo che, alla data di adozione degli atti impugnati, la ricorrente non fosse ancora accreditata per l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione oggetto della contrattualizzazione. In applicazione dell'art. 8-bis, comma 3, d.lgs. 502/1992, secondo cui possono concorrere alla contrattualizzazione soltanto le strutture già accreditate, la ricorrente non poteva aspirare alla ripartizione del fabbisogno non garantito dal Centro Medisalus. La scelta regionale di distribuire il budget tra altre strutture accreditate è stata quindi qualificata come conseguenza vincolata della mancanza, in capo alla ricorrente, dei requisiti per la contrattualizzazione nel triennio 2022-2024. Il Collegio ha precisato che la ricorrente avrebbe potuto eventualmente contestare, con un'azione distinta, il ritardo dell'Amministrazione nella conclusione dei procedimenti di autorizzazione e accreditamento, dimostrando che il rispetto dei termini le avrebbe consentito di concorrere alla distribuzione del tetto di spesa. Tuttavia, non era possibile convertire l'azione di annullamento in un'azione di accertamento dell'illegittimità del ritardo, poiché le due domande hanno fatti costitutivi diversi e il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000,00 in favore della Regione Abruzzo e in euro 3.000,00 in favore della controinteressata, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 8-bis, comma 3, d.lgs. 502/1992

    possono concorrere alla contrattualizzazione solo le strutture già accreditate

    La contrattualizzazione con il servizio sanitario regionale e la partecipazione alla distribuzione del fabbisogno presuppongono che la struttura sia già accreditata al momento dell'adozione degli atti.

  • art. 8-ter d.lgs. 502/1992

    La norma è indicata tra quelle invocate dalla ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    La norma è indicata tra quelle invocate dalla ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 1 l. 241/1990

    La norma è richiamata tra quelle dedotte dalla ricorrente; il giudice non ne ricava una distinta statuizione, ritenendo decisiva la mancanza dell'accreditamento.

  • art. 2 l. 241/1990

    La disposizione rileva per l'eventuale contestazione del ritardo procedimentale, ma tale azione non è stata proposta e non è stata convertita dal giudice.

Massime di principio

  • La partecipazione alla contrattualizzazione con il servizio sanitario regionale e alla distribuzione del fabbisogno o del tetto di spesa presuppone l'accreditamento della struttura al momento dell'adozione dei provvedimenti; una struttura non ancora accreditata non può aspirare alla ripartizione del budget destinato a prestazioni sanitarie accreditate.
  • Quando l'esclusione dalla contrattualizzazione dipende dalla mancanza, al momento rilevante, del requisito dell'accreditamento, gli atti amministrativi di assegnazione del budget alle strutture già accreditate costituiscono conseguenza vincolata di tale situazione.
  • L'eventuale ritardo dell'amministrazione nella conclusione dei procedimenti di autorizzazione o accreditamento deve essere fatto valere con un'autonoma azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del ritardo, eventualmente dimostrando il nesso tra il rispetto dei termini e la possibilità di partecipare alla contrattualizzazione; tale azione non coincide con l'impugnazione degli atti di distribuzione del budget.
  • Il giudice amministrativo non può convertire un'azione di annullamento in un'azione di accertamento dell'illegittimità del ritardo quando le due domande presentano fatti costitutivi differenti e la conversione oltrepasserebbe i limiti della domanda proposta.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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