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Sentenza

Sentenza n. 636/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 691/2022.

Giustizia amministrativa202302077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro un ordine comunale di demolizione di un immobile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha impugnato l'ordine di demolizione, deducendo in primo grado plurime violazioni di legge ed eccesso di potere. In appello ha contestato anzitutto la declaratoria di inammissibilità, sostenendo che l'ordine impugnato costituisse un nuovo provvedimento lesivo e non un atto meramente confermativo o superfluo, nonostante la definitività del diniego di condono. Nel merito ha dedotto: la violazione dell'art. 34 d.P.R. 380/2001 e l'eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, irrazionalità, illogicità, contraddittorietà e sviamento, sostenendo che la demolizione avrebbe compromesso anche una porzione dell'immobile legittimamente autorizzata; la violazione dell'art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001, in relazione all'art. 3 l. 241/1990, per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, nonché travisamento, in ragione della preesistenza degli abusi rispetto all'acquisto dell'immobile; analoghe censure sono state dedotte sotto altro profilo con riferimento all'acquisizione gratuita dell'area e dei beni al patrimonio comunale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo d'appello limitatamente alla questione processuale, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal TAR. L'ordine impugnato, pur reiterando un precedente ordine di demolizione e richiamando le vicende pregresse, era stato adottato all'esito di una rinnovata valutazione degli elementi fattuali e normativi e costituiva quindi un actus novum, ossia una conferma in senso proprio, direttamente lesiva dell'interesse della proprietaria e idonea a radicare l'interesse ad agire. Esaminato il merito, tuttavia, il Collegio ha ritenuto infondato l'appello. Quanto alla possibile compromissione della parte legittima dell'immobile, l'art. 34 d.P.R. 380/2001 ha carattere eccezionale e derogatorio: la verifica della possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria deve essere svolta nella fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all'ordine di demolizione. Il privato deve dimostrare rigorosamente, in tale fase, l'obiettiva impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio per la parte conforme; tale questione non incide sulla legittimità dell'ordine originario. Quanto alla circostanza che gli abusi fossero anteriori all'acquisto, l'ordine di demolizione ha natura reale e può essere rivolto al proprietario attuale, anche se non responsabile della realizzazione dell'abuso, poiché il proprietario è il soggetto che dispone del potere di rimuovere concretamente la situazione illecita. La responsabilità storica dell'abuso rileva su piani diversi, relativi alla sanzione amministrativa o all'acquisizione. Il proprietario non responsabile può sottrarsi agli effetti sanzionatori dimostrando di avere intrapreso iniziative utili a rendere manifesta la propria estraneità e a costringere il responsabile a ripristinare lo stato dei luoghi. L'appello è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    L'articolo 34 d.P.R. n. 380/2001 ha valore eccezionale e derogatorio

    La possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria per la compromissione della parte conforme deve essere valutata nella fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all'ordine di demolizione; il privato deve dimostrare rigorosamente l'obiettiva impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio per la parte conforme.

  • art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001

    Ai fini della legittimazione passiva del soggetto destinatario di un ordine di demolizione, l'art. 31, D.P.R. 380/2001, nell'individuare i soggetti colpiti dalle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell'abuso, considera evidentemente quale soggetto passivo della demolizione il soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso.

    L'ordine di demolizione ha natura reale e può essere rivolto al proprietario attuale, anche se non responsabile della realizzazione dell'abuso, perché il proprietario dispone del potere di rimuovere concretamente l'illecito edilizio.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato dall'appellante in relazione alle censure di difetto di motivazione, presupposti e istruttoria, ma il Consiglio di Stato non ha ravvisato l'illegittimità dedotta.

  • art. 35 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla contestazione della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal TAR; il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso originario ammissibile perché l'atto impugnato costituiva un nuovo provvedimento direttamente lesivo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha disciplinato la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non costituisce la ratio decisoria di merito.

Massime di principio

  • Un ordine di demolizione che reitera una precedente statuizione, ma è adottato all'esito di una rinnovata valutazione degli elementi fattuali e normativi rilevanti, costituisce un nuovo provvedimento direttamente lesivo e può essere autonomamente impugnato; non è quindi inammissibile per carenza di interesse solo perché preceduto da un ordine o da un diniego di condono già definitivi.
  • La verifica della possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 34 d.P.R. 380/2001, quando l'intervento possa pregiudicare una parte conforme dell'immobile, appartiene alla fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all'ordine di demolizione, e non condiziona la legittimità dell'ordine originario.
  • Il proprietario attuale è legittimo destinatario dell'ordine di demolizione anche se non ha realizzato l'abuso, poiché l'ordine ha natura reale ed è rivolto al soggetto che dispone del potere di rimuovere concretamente la situazione edilizia abusiva.
  • Il proprietario estraneo alla realizzazione dell'abuso, per sottrarsi agli effetti sanzionatori dell'ordine demolitorio, deve dimostrare di avere adottato iniziative concrete idonee sia a rendere manifesta la propria estraneità sia a sollecitare o costringere il responsabile dell'abuso al ripristino dello stato dei luoghi.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

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