Cassazione Penale, Sentenza n. 29247/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva unificato per continuazione due condanne (fatti del 23/03/2016 a Giarre e del 22/04/2016 a Patti) e rideterminato la pena in anni 1 e mesi 9 di reclusione ed euro 1.000 di multa. Il ricorrente deduce un unico motivo di cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 606, 163 e 671 c.p.p. e art. 3 Cost.), in quanto il Giudice dell'esecuzione non avrebbe formulato una prognosi favorevole alla futura astensione dalla recidiva e, di conseguenza, non avrebbe concesso la sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 671, comma 3, c.p.p., che il ricorrente riteneva dovuta in applicazione del riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur essendo l'art. 671, comma 3, c.p.p. norma che consente al giudice dell'esecuzione, in caso di riconoscimento del concorso formale o della continuazione, di concedere la sospensione condizionale della pena anche se non applicata in sede di cognizione, tale beneficio resta eccezionale e richiede la valutazione prognostica fondata sugli stessi presupposti tipici della fase di merito. Tuttavia il ricorrente non aveva mai richiesto tale beneficio né nell'istanza di incidente di esecuzione né in udienza: secondo la giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 22533/2018 e altre), l'imputato non può dolersi in cassazione della mancata concessione di un beneficio che non ha chiesto in sede di merito/esecutiva. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma incriminatrice dei reati per i quali sono state pronunciate le due condanne che il Tribunale ha poi unificato per continuazione; il provvedimento esecutivo ha operato la ricomposizione delle condanne ai sensi delle regole sulla continuazione
art. 671, comma 3, cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione, in caso di riconoscimento del concorso formale o della continuazione tra più reati, di concedere la sospensione condizionale della pena anche se non accordata in sede di cognizione; è norma eccezionale che estende al giudice dell'esecuzione un potere valutativo prognostico, ma la sua applicazione richiede che il beneficio sia richiesto e che risultino i presupposti sostanziali per la prognosi favorevole
art. 163 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nell'impugnazione (parte delle doglianze sulla motivazione), ma la Corte si è concentrata sul rilievo procedurale relativo alla mancata richiesta del beneficio piuttosto che su un'applicazione sostanziale della norma
art. 3 Costituzione
Invocato dal ricorrente per profili di diritto costituzionale (probabile riferimento a parità di trattamento o obbligo di motivazione), ma la Corte non ha ritenuto che l'art. 3 potesse mutare il presupposto procedurale della richiesta del beneficio in sede esecutiva
Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018 (dep. 2019, Salerno)
"In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito"
Giurisprudenza vincolante richiamata: se il beneficiario non richiede il beneficio al giudice di merito o in sede esecutiva, non può lamentarne la mancata concessione in cassazione
Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019 (Calcinoni)
Conferma il principio che l'imputato che non chiede la sospensione non può impugnare la mancata concessione in cassazione
Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000 (Rotondi) e Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017 (Badalamenti)
Principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione non può devolvere questioni che non siano state proposte e deliberate nel giudizio di merito; eventuali nuove istanze possono essere riproposte, non sussistendo un divieto di "ne bis in idem" per richieste diverse
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 671, comma 3, c.p.p., quando riconosce la continuazione o il concorso formale tra reati, ma si tratta di un potere eccezionale ancorato alla necessità di valutare la prognosi favorevole del reo
- La concessione del beneficio in executivis non è automatica: il condannato (o la difesa) deve formulare espressa richiesta in sede di incidente di esecuzione o in udienza, e fornire elementi che consentano al giudice di motivare la prognosi favorevole
- In sede di cassazione non è consentito censurare la mancata concessione di un beneficio che non è stato richiesto nei gradi di merito o in sede esecutiva; la Corte valuta l'ammissibilità secondo la regola consolidata della giurisprudenza di legittimità
- Se si intende ottenere la sospensione condizionale dopo il riconoscimento della continuazione, è opportuno porre specifica istanza al giudice dell'esecuzione e documentare i presupposti (assenza di gravi precedenti, comportamenti di ravvedimento, elementi di reinserimento sociale) per consentire una prognosi favorevole
- Eventuali dubbi procedurali o di diritto non sollevati in sede di merito possono essere riproposti con una nuova istanza o con nuova richiesta, perché la declaratoria di inammissibilità in Cassazione non impedisce nuove iniziative basate su presupposti diversi
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