Sentenza del 14/10/2016 n. 20797 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI - ICI - Decadenza dal potere di accertamento - Termine di cinque anni - Applicabilità - Condizioni - "Dies a quo" - Distinzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2001-2006. Ha contestato, da un lato, l'erronea dichiarazione di decadenza dal potere impositivo per gli anni 2001-2003 e, dall'altro, l'individuazione del soggetto passivo ICI: secondo il Comune, il Consorzio, proprietario dei terreni e delle infrastrutture, era il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta. Il Comune ha inoltre censurato l'omessa valutazione dell'assoggettabilità a ICI delle opere infrastrutturali e delle aree dotate di autonomia funzionale e reddituale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo parzialmente. Ha stabilito che il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 si applica anche ai rapporti d'imposta anteriori al 1° gennaio 2007. Tuttavia, poiché il Consorzio possedeva i beni già dal 1° gennaio 2001 e gli avvisi erano stati notificati il 13 giugno 2007, il Comune era decaduto dal potere di accertamento limitatamente all'annualità 2001. Per le annualità successive, la sentenza è stata cassata con rinvio: il giudice di merito dovrà verificare quali aree fossero state effettivamente assegnate alle ditte, se l'assegnazione avesse costituito un diritto reale di superficie e chi fosse il soggetto passivo per le infrastrutture. Il Consorzio, in quanto ente pubblico economico esercente attività industriale e commerciale, è astrattamente soggetto a ICI; tuttavia, per i lotti assegnati, il soggetto passivo può essere l'assegnatario titolare del diritto di superficie. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La norma ha esteso da tre a cinque anni il termine di decadenza per gli accertamenti degli enti locali.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 171
Le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti d'imposta precedenti al 1° gennaio 2007.
Il nuovo termine quinquennale si applica anche alle annualità anteriori all'entrata in vigore della legge, purché il potere di accertamento non fosse già decaduto secondo la disciplina previgente.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 1
I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili.
Il 20 gennaio costituisce lo spartiacque per individuare il momento iniziale del termine: per occupazioni già in corso o iniziate tra il 1° e il 19 gennaio, il termine decorre dall'anno corrente; per occupazioni successive al 20 gennaio, decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati.
L'ICI grava sul soggetto che possiede il fabbricato, l'area fabbricabile o il terreno agricolo, anche se utilizzato per attività d'impresa.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
Il valore dell'area fabbricabile è costituito da quello venale in comune commercio.
L'area fabbricabile deve essere valutata unitariamente, considerando il suo valore commerciale complessivo e tenendo conto dei diversi livelli di edificabilità, comprese le porzioni destinate a infrastrutture e servizi.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2
La disposizione è stata invocata dal Comune in relazione alla decadenza dal potere di accertamento, ma la Corte ha applicato il termine quinquennale introdotto dalla legge n. 296 del 2006.
Massime di principio
- Per gli accertamenti ICI, il termine quinquennale introdotto dalla legge n. 296 del 2006 si applica anche alle annualità precedenti al 2007, salvo che il Comune fosse già decaduto in base al termine previgente.
- Il termine di decadenza deve essere calcolato individuando correttamente il momento in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati: le occupazioni o detenzioni già esistenti al 1° gennaio, o iniziate entro il 19 gennaio, seguono una decorrenza diversa rispetto a quelle iniziate dopo il 20 gennaio.
- In caso di assegnazione di lotti industriali, l'assegnatario può diventare soggetto passivo ICI se l'assegnazione gli attribuisce un diritto reale di superficie; non è sufficiente qualificare genericamente il Consorzio come proprietario dei terreni.
- Per stabilire il soggetto obbligato occorre esaminare gli atti di assegnazione, la destinazione finale delle opere e la natura del rapporto tra Consorzio e assegnatari: se l'opera resta al concessionario, è normalmente configurabile un diritto reale di superficie; se torna al concedente, può trattarsi di un rapporto meramente obbligatorio.
- Le infrastrutture e i servizi dell'area industriale non sono automaticamente esclusi dall'ICI: bisogna verificare chi ne sia proprietario, chi li abbia realizzati e se siano destinati esclusivamente ai singoli assegnatari o all'intera area consortile.
- La valutazione delle aree fabbricabili deve considerare l'area nel suo complesso, includendo anche le porzioni destinate a strade, parcheggi, illuminazione e altri servizi, ma ponderando i diversi livelli di edificabilità.
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