Sentenza n. 570/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: - dell’ordinanza di rimessa in pristino n. 96/2025 prot. n. 75547 del 21/02/2025 del Comune di Firenze, notificata in data 04.03.2025; - del rapporto della Polizia Municipale del 03.11.2023 prot. n. 386386/23; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimessa in pristino della terrazza a tasca realizzata sulla copertura e della relativa scala di accesso
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Firenze, ai sensi dell’art. 167, comma 1, del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 200, comma 3, della l.r. Toscana n. 65/2014, ha disposto la rimessione in pristino di una terrazza a tasca con scala in ferro, ritenuta realizzata senza titolo in un immobile ricadente nel nucleo storico, zona omogenea A, e soggetto a vincolo paesaggistico. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 33, comma 4, e 37, comma 3, del d.P.R. 380/2001 e il difetto di motivazione, sostenendo che il Comune, dopo avere richiesto alla Soprintendenza il parere previsto dalla legge e non averlo ricevuto nei termini, avrebbe dovuto motivare la scelta della sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, falso presupposto, travisamento dei fatti ed erronea valutazione, rilevando che il rapporto della Polizia Municipale aveva raffrontato le opere con la planimetria di una diversa unità immobiliare. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione ed eccesso di potere per violazione dell’affidamento, invocando il lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere, la propria estraneità alla loro esecuzione e l’acquisto per successione soltanto nel 2021.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti della censura relativa alla motivazione della scelta sanzionatoria, con annullamento dell’ordinanza e salvezza del riesercizio del potere amministrativo. Il TAR ha ritenuto dirimente che il Comune, dopo avere richiesto il parere vincolante della Soprintendenza sulla sanzione da applicare e non averlo ottenuto nei termini, abbia potuto procedere anche senza tale parere, ma fosse comunque tenuto a esercitare il potere alla stregua dell’autorità non espressasi e a motivare la scelta della sanzione più appropriata, soprattutto quando opti per quella demolitoria più afflittiva. La seconda censura è stata respinta: l’errata planimetria allegata al rapporto della Polizia Municipale costituiva un errore materiale, non decisivo e non incidente sulla determinazione volitiva, poiché il Comune aveva svolto ulteriori autonome verifiche, anche mediante la consultazione della banca dati delle pratiche edilizie, e l’oggetto dell’ordinanza risultava comunque certo. Il terzo motivo è stato respinto: nella repressione degli abusi edilizi non è necessaria una motivazione rafforzata in ragione del tempo trascorso o dell’atteggiamento incolpevole dell’attuale proprietario, né è tutelabile l’affidamento nella legittimità di opere realizzate senza o in difformità dal titolo edilizio. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 33, comma 4, d.P.R. 380/2001
Quando l’amministrazione deve scegliere tra sanzione demolitoria e sanzione pecuniaria per interventi edilizi abusivi in immobili ricadenti in zona A, e il parere dell’autorità competente richiesto dalla legge non interviene nei termini, il Comune può procedere senza il parere, ma deve motivare la scelta della sanzione più appropriata, in particolare se opta per la demolizione.
art. 37, comma 3, d.P.R. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 33, comma 4, quale fondamento dell’obbligo di motivare la scelta tra sanzione reale e pecuniaria.
art. 167, comma 1, d.lgs. 42/2004
Costituisce la base normativa indicata nell’ordinanza comunale per la rimessione in pristino dell’opera realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
art. 200, comma 3, l.r. Toscana n. 65/2014
Costituisce, insieme all’art. 167, comma 1, del d.lgs. 42/2004, la base normativa regionale dell’ordinanza di rimessione in pristino.
art. 55, comma 10, d.lgs. 104/2010
Richiamato nell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato per la trasmissione degli atti al TAR ai fini della fissazione dell’udienza di merito.
art. 73 d.lgs. 104/2010
Richiamato per lo scambio delle memorie difensive e di replica.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione, in una fattispecie edilizia in cui è prevista l’alternatività tra sanzione demolitoria e sanzione pecuniaria, richiede il parere dell’autorità competente e questo non viene reso nei termini, può comunque esercitare il potere sanzionatorio, ma deve motivare specificamente la scelta della misura ritenuta più appropriata, soprattutto se applica la demolizione.
- L’errore materiale contenuto in un atto istruttorio non determina l’illegittimità del provvedimento finale se l’amministrazione ha svolto autonome verifiche ulteriori, l’oggetto dell’accertamento resta certo e l’errore non ha inciso sulla determinazione volitiva.
- L’ordinanza di demolizione o di rimessione in pristino ha natura reale e ripristinatoria: essa può essere rivolta anche all’attuale proprietario che non abbia realizzato l’abuso, purché disponga del potere di rimuoverlo.
- La repressione di un abuso edilizio non richiede una motivazione rafforzata per il solo decorso del tempo tra realizzazione e accertamento dell’opera, né per l’estraneità dell’attuale proprietario alla sua realizzazione.
- Non è tutelabile l’affidamento riposto nella conformità urbanistico-edilizia di opere realizzate senza titolo o in difformità dal titolo, anche quando l’attuale proprietario non sia il responsabile materiale dell’abuso.
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