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Sentenza

Sentenza del 01/03/2016 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Asti

Avviso accertamento Irpef - Nullità mancanza di contraddittorio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dal testo fornito non emerge il dispositivo completo della sentenza né è indicato se l'avviso sia stato annullato o confermato. È tuttavia enunciato il principio secondo cui la nullità per mancanza di contraddittorio può essere riconosciuta solo in presenza di una concreta incidenza dell'omissione sull'esito del procedimento, e non per la sola violazione formale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato un avviso di accertamento ai fini IRPEF, chiedendone la nullità per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, ossia per non essere stato sentito dall'Amministrazione prima dell'emissione dell'atto. Il principio richiamato precisa che, quando il contraddittorio preventivo non è espressamente previsto dalla legge, la sua omissione non determina automaticamente la nullità dell'avviso: occorre verificare se l'assenza del confronto abbia inciso concretamente sul procedimento e possa aver condotto a un risultato diverso da quello adottato.

Norme richiamate

  • Disciplina del contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria

    Il contraddittorio preventivo non è necessariamente obbligatorio per ogni attività di accertamento. Quando non è previsto da una specifica disposizione normativa, la sua omissione non comporta automaticamente la nullità dell'atto, ma deve essere valutata in concreto verificando se abbia prodotto un esito procedimentale diverso.

  • Principio di strumentalità delle forme e prova di resistenza

    La violazione procedimentale può determinare l'invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra che il rispetto della garanzia avrebbe potuto incidere concretamente sul contenuto finale dell'accertamento.

Massime di principio

  • La mancata audizione del contribuente prima dell'avviso non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento: bisogna verificare se il contraddittorio fosse previsto dalla legge per quello specifico procedimento.
  • Quando il contraddittorio non è normativamente obbligatorio, il contribuente deve indicare quali osservazioni, documenti o contestazioni avrebbe potuto presentare e in che modo questi avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento.
  • La censura non può limitarsi a denunciare una violazione formale; è necessaria una concreta dimostrazione dell'utilità del contraddittorio e del possibile risultato alternativo.
  • Se invece una specifica norma impone il contraddittorio preventivo, la sua omissione può comportare l'invalidità dell'atto secondo le conseguenze previste dalla disciplina applicabile.

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