Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35367/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, previa riqualificazione del fatto da rapina impropria/furto aggravato ex art. 624-bis c.p. in furto semplice, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 200 di multa. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena base fosse stata determinata in misura superiore al minimo edittale senza adeguata giustificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua e logicamente adeguata la motivazione dei giudici di merito sulla quantificazione della pena, richiamando il principio per cui la graduazione sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito e richiede una motivazione specifica solo quando la pena si discosti in modo rilevante dalla misura media edittale. Poiché nel caso concreto la pena finale era ampiamente al di sotto del medio edittale, la censura è stata respinta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Il fatto originariamente contestato è stato oggetto di riqualificazione in furto semplice, con esclusione della fattispecie più grave inizialmente evocata.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve essere sorretta dal richiamo ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere; formule sintetiche possono essere sufficienti se la pena non si discosta in modo significativo dalla media edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente va condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica e dettagliata in ogni caso, essendo sufficiente il riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. mediante espressioni sintetiche purché comprensibili e coerenti.
  • Una censura sulla dosimetria della pena è manifestamente infondata quando la pena irrogata si colloca al di sotto o comunque non lontano dalla misura media edittale, poiché in tale ipotesi non è necessaria una motivazione rafforzata.
  • La motivazione sulla dosimetria deve diventare più puntuale solo se la pena è sensibilmente superiore alla media edittale; al di fuori di tale evenienza, il controllo di legittimità resta limitato alla tenuta logica e giuridica della motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.