Sentenza n. 367/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale sanitario della Commissione Medica Interforze di seconda istanza e, con motivi aggiunti, gli atti successivi del procedimento sanitario e il decreto relativo alla posizione del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale sanitario della Commissione Medica Interforze di seconda istanza del Ministero della Difesa, proponendo successivamente due atti di motivi aggiunti avverso il medesimo verbale, una relazione della Commissione, comunicazioni delle Direzioni generali del Ministero e il decreto adottato dal Direttore generale della Direzione generale per il Personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il Personale militare. Prima dell'udienza pubblica, il ricorrente ha depositato una dichiarazione personale di rinuncia al ricorso, motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia per ragioni personali, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la rinuncia non era stata notificata al Ministero resistente, come richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. Ha tuttavia rilevato che dalla dichiarazione emergeva la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Pertanto, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., ha dichiarato improcedibili sia il ricorso principale sia i due ricorsi per motivi aggiunti. Le spese del merito sono state integralmente compensate, considerando che il ricorrente risultava virtualmente vincitore nel ricorso principale, alla luce dell'ordinanza cautelare di remand, ma virtualmente soccombente nei giudizi introdotti con i motivi aggiunti, alla luce dell'ordinanza cautelare di rigetto confermata in appello.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia non è stata notificata al Ministero resistente.
La mancata notificazione della rinuncia alla parte resistente impedisce di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
tanto il ricorso principale quanto i due ricorsi per motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per tale ragione
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità della domanda.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
non si può dichiarare estinto il giudizio per rinuncia
La disposizione è richiamata quale base per l'estinzione del giudizio per rinuncia, che nel caso concreto non è stata applicata per il mancato rispetto dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
art. 85, comma 9, c.p.a.
ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c e dell’art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non può determinare l'estinzione del giudizio quando non sia stata notificata alla parte resistente secondo le forme previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; in tal caso, il giudice deve verificare se la dichiarazione riveli comunque una sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, anche quando sia stata manifestata dal ricorrente mediante una dichiarazione di rinuncia non idonea a produrre l'estinzione del giudizio.
- La regolazione delle spese in caso di improcedibilità può tenere conto della soccombenza virtuale sulle diverse domande o fasi del giudizio; qualora il ricorrente risulti virtualmente vincitore su una domanda e virtualmente soccombente su altre, le spese possono essere integralmente compensate.
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