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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15731/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per tentata truffa aggravata, falso materiale e contraffazione di timbri. Dedicono in particolare che i fatti dovevano essere qualificati come indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e non come truffa tentata (art. 56 e 640 comma 2 n.1 c.p.), perché non ci sarebbe stata induzione in errore dell'ente erogatore ma solo la produzione di documenti falsi; il Neri contesta inoltre che l'ammontare non raggiungerebbe la soglia dell'art. 316-ter comma 2; Arena e Neri contestano la prova della paternità delle falsificazioni (sostengono di essere solo utilizzatori); Saccomando aggiunge che il sussidio sarebbe spettato all'INPS solo dopo svolgimento di attività e dunque mancherebbe la causazione del danno, e deduce errori sulla non concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la ricostruzione della Corte d'appello che aveva ritenuto integrata la tentata truffa aggravata. La Cassazione ha ritenuto infondate le censure sulla qualificazione giuridica: la produzione di falsi atti (ordinanze/decreti con timbro contraffatto) è stata ritenuta artifizio idoneo ad eludere le verifiche dell'ente erogatore e dunque rilevante ai fini della tentata truffa, anche se l'erogazione non è poi avvenuta (da cui la forma tentata). È stata respinta anche l'eccezione sull'entità dell'erogazione (Neri) perché il calcolo non poteva limitarsi a una mensilità; il primo motivo del Saccomando è stato dichiarato inammissibile perché relativo a questioni non dedotte in appello e generico; le censure su paternità delle falsificazioni e sulla determinazione della pena sono state considerate mere questioni di fatto non idonee in sede di legittimità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • codice penale - art. 56 e art. 640 comma 2 n.1

    art. 56 e art. 640 comma 2 n.1 c.p.

    La Corte ha ritenuto che la condotta consistente nella produzione di documenti falsi finalizzati a ottenere l'erogazione di sussidi integra gli estremi della tentata truffa aggravata quando gli artifici siano idonei ad indurre in errore l'ente erogatore, anche se l'erogazione non si realizza

  • codice penale - art. 316-ter

    La norma riguarda l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; la Corte ha richiamato la distinzione giurisprudenziale con la truffa, spiegando che la fattispecie di cui all'art. 316-ter non richiede necessariamente induzione in errore quando il procedimento di erogazione si fonda su dichiarazioni formali, ma la qualificazione dipende dagli specifici connotati fattuali e dalla effettiva idoneità dell'artifizio a eludere i controlli

  • legge della Regione Siciliana n. 5 del 2014 - art. 34

    art. 34 legge Regione Siciliana n. 5/2014

    Richiamata per evidenziare che la normativa regionale prevedeva verifiche e non sempre la mera presa d'atto formale della documentazione, circostanza che supporta la valutazione della Corte circa l'idoneità dell'artifizio a ingannare l'ente

  • legge della Regione Siciliana n. 9 del 2015 - art. 68

    art. 68 legge Regione Siciliana n. 9/2015

    Richiamata insieme alla precedente quale quadro normativo regionale applicabile alle erogazioni contestate

  • codice di procedura penale - art. 616

    Applicato per la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità dei ricorsi

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U, Sent. n. 16568/2007; Sez. F, Sent. n. 44878/2019; Sez. 6, Sent. n. 51962/2018; Sez. 2, Sent. n. 43119/2021; Sez. 2, Sent. n. 39958/2018; Sez. 6 n. 28957/2020; Sez. 5 n. 18968/2017

    La Corte richiama consolidati principi giurisprudenziali: la distinzione fra truffa e art. 316-ter è fattuale; l'accertamento dell'induzione in errore è rimesso al giudice del merito; non è sempre necessaria l'identità fra soggetto indotto in errore e soggetto che subisce il danno purché sussista nesso causale

Massime di principio

  • La distinzione fra truffa (art. 640) e indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter) si risolve caso per caso: è decisivo se l'artifizio era idoneo a indurre in errore l'ente nell'ambito concreto del procedimento di erogazione
  • La mera produzione di documenti falsi può integrare la tentata truffa se serve ad eludere le verifiche dell'ente erogatore, anche se l'effettiva erogazione non si realizza (forma tentata)
  • Le questioni di fatto (paternità delle falsificazioni, valutazione probatoria, gravità dell'illecito e commisurazione della pena) sono difficilmente rivedibili in sede di legittimità se il giudice di merito le ha adeguatamente motivate
  • Eccezioni nuove o non dedotte nel grado di merito possono essere inammissibili in Cassazione; le deduzioni generiche o meramente assertive vengono rigettate
  • Per la quantificazione dell'ammontare contestato ai fini di norme che fissano soglie (es. art. 316-ter comma 2) occorre considerare l'intera durata potenziale dell'erogazione, non una singola mensilità
  • Anche in assenza di contatti diretti tra autore e soggetto che materialmente dispone il patrimonio, la truffa è configurabile se esiste nesso eziologico tra induzione in errore, profitto e danno

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