Sentenza n. 1351/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino n. 156/2023 pubbl. il 13/03/2023 RG n. 5445/2022, passata in giudicato, che ha accertato il diritto della parte ricorrente Pignato Alberto, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e ha condannato il Ministero dell’Istruzione ad accreditare in favore della ricorrente sulla carta elettronica del docente l'importo di euro 500,00 con riferimento a ciascuno dei sopraddetti anni scolastici”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per tre anni scolastici e condannato il Ministero all'accredito di 1.500 euro complessivi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino n. 156/2023, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all'accredito di complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata prodotta in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L'amministrazione si è costituita formalmente opponendosi, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali dell'ottemperanza. Ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Torino, pagando le somme liquidate in favore del ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha riconosciuto inoltre gli interessi legali dalla notificazione della sentenza azionata, avvenuta il 14 febbraio 2024, sino all'effettivo saldo. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori 120 giorni per l'esecuzione; nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; la norma è stata applicata per ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e per nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, nel caso concreto, presupposto di rito per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della distrazione delle spese nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- L'inottemperanza a un giudicato che impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme determinate legittima l'interessato a proporre il giudizio di ottemperanza, una volta decorso inutilmente il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazione dell'inadempimento e la persistente mancata esecuzione del giudicato consentono al giudice di ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine perentorio, maggiorate degli interessi legali dalla notificazione della decisione azionata fino al saldo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione coattiva del giudicato.
- Quando l'attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso a carico delle parti.
Come è indicizzato
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