Cassazione Penale, Sentenza n. 7336/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Torino del 18/11/2022 che aveva confermato l'assoluzione di Antonino Defina dal reato di estorsione (art. 629 c.p.). Il ricorrente contestava: (1) violazione dell'art. 629 c.p. e carenza/manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi dell'estorsione, sostenendo che le due dichiarazioni rese da Monferino erano frutto di intimidazioni poste in essere dal Defina (anche alla luce della sua pregressa condanna per appartenenza a ‘‘ndrangheta"); (2) violazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza/contraddittorietà della motivazione circa la credibilità del Defina, in particolare rispetto all'allegata cancellazione di mail per mezzo di un accesso abusivo al sistema informatico della Golfone s.r.l.; (3) violazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza/contraddittorietà della motivazione circa la mancata valutazione di analoghe condotte intimidatorie verso la nuova amministratrice della New Omnis Opera e l'esistenza del credito vantato dalla società. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i tre motivi siano aspecifici e costituiscano una mera riaffermazione di censure di merito già valutate in appello, richiedendo una rimanipolazione degli elementi probatori - attività non consentita in sede di legittimità. I giudici di merito hanno adeguatamente motivato l'inattendibilità delle dichiarazioni del Monferino e l'incompatibilità tra i comportamenti rilevati e l'ipotesi estorsiva, nonché la coerenza della versione del Defina con le captazioni telefoniche. Conseguentemente il ricorso è stato respinto per inammissibilità e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di estorsione, invocata dal ricorrente per denunciare la sussistenza degli elementi del reato; la Corte ha ritenuto che la valutazione circa la fattispecie fosse di merito e adeguatamente motivata dalle corti di merito
art. 192 cod. proc. pen.
Dispositivo sulla valutazione delle dichiarazioni e della credibilità; il ricorrente contestava la valutazione della credibilità delle dichiarazioni del Defina e dei testi, ma la Cassazione ha ritenuto tali censure come sindacato di merito insindacabile in sede di legittimità
art. 615-ter cod. pen.
Norma sul 'accesso abusivo a un sistema informatico'; richiamata nel ricorso in relazione all'allegata cancellazione di mail, ma i giudici di merito e la Cassazione hanno ritenuto che la questione non fosse stata dimostrata in modo tale da violare i limiti del sindacato di legittimità
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a somme in favore della cassa delle ammende per ricorso inammissibile o temerario; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta liberamente la prova: i motivi che consistono nella mera richiesta di diversa valutazione degli elementi di fatto sono aspecifici e possono essere dichiarati inammissibili.
- Le censure sulla credibilità delle dichiarazioni e l'apprezzamento delle intercettazioni sono, di regola, valutazioni di merito riservate ai giudici di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
- Per impugnare con successo in Cassazione è necessario evidenziare violazioni di diritto, omessa o contraddittoria motivazione su punti essenziali di diritto, o vizi formali, non la semplice divergenza interpretativa dei fatti.
- La pregressa condanna dell'imputato per reati gravi (es. appartenente a 'ndrangheta) può essere argomento di fatto rilevante ma va collegata in modo specifico e probatorio alle condotte contestate; da sola non determina l'esistenza dell'estorsione.
- Se il ricorrente propone motivi che riproducono le stesse doglianze già valutate in appello senza indicare profili specifici di diritto o illogicità manifesta della motivazione, il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
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