Cassazione Penale, Sentenza n. 21640/2022 del 03/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto dieci motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta errata interpretazione delle intercettazioni telefoniche e per l'identificazione errata dell'interlocutore; 2) eccezione di prescrizione non rilevata in appello, sostenendo che l'ultimo episodio risale a maggio 2013 e che il termine massimo di 7 anni e 6 mesi si sarebbe estinto a novembre 2020, senza che fossero applicabili le sospensioni addizionali conteggiate dalla Corte di appello; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti (art. 62 n.4 c.p. e generiche), in particolare per l'esiguità del lucro indicato nel capo di imputazione (€500) e per valutazioni sulla veridicità della dichiarazione dell'imputato; 4) vizio nella determinazione della pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata rispetto al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nella parte relativa alla prescrizione. Ha ritenuto che, anche assumendo come data ultima il 31 maggio 2013, il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) si sarebbe estinto il 30 novembre 2020. La Corte di appello aveva computato 108 giorni aggiuntivi di sospensione (64 giorni per la disciplina emergenziale ex art. 83 d.l. 17/3/2020 n.18 e 44 giorni per il differimento dell'udienza del 4 novembre 2020). La cassazione ha stabilito che la sospensione emergenziale non si applicava perché nel periodo non vi erano termini processuali effettivamente operanti né udienze fissate; inoltre non dovevano essere computati i 44 giorni legati al rinvio dell'udienza. Esclusi tali aumenti, la prescrizione era già maturata a novembre 2020 e la sentenza di secondo grado è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. La Corte ha altresì rilevato che il ricorso non poteva essere considerato inammissibile, almeno con riguardo al motivo sulle intercettazioni.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che sanziona la detenzione illecita di stupefacenti; nel caso era contestata una condotta continuata con episodi tra aprile e maggio 2013
art. 62, n.4, cod. pen.
Prevede l'attenuante per il modico profitto; la sua applicazione richiede prova dell'esiguità del lucro e valutazione delle circostanze, ma la Corte di cassazione non ha deciso nel merito essendo intervenuta la prescrizione
art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (sospensione termini processuali per emergenza COVID-19)
La sospensione prevista si applica soltanto ai procedimenti in cui, nel periodo indicato, erano effettivamente operanti termini processuali per il compimento di specifici atti o udienze fissate; in assenza di termini o udienze la sospensione non si computa
Massime di principio
- Il computo della prescrizione va effettuato a partire dalla data dell'ultimo atto materiale contestato; occorre verificare con precisione questa data prima di calcolare il termine estintivo.
- Le sospensioni legislative dei termini processuali (es. art. 83 d.l. 18/2020) si applicano solo se nel periodo di sospensione vi erano termini processuali effettivamente operanti o udienze fissate; in mancanza, non si devono aggiungere giorni al termine di prescrizione.
- I rinvii d'udienza non estendono automaticamente la prescrizione: va valutata la causa del rinvio e se la legge prevede esplicitamente la sospensione per quella fattispecie.
- Nei procedimenti fondati prevalentemente su intercettazioni è necessaria una rigorosa valutazione probatoria e di identificazione degli interlocutori; tali profili possono rendere ammissibile il ricorso in Cassazione e incidere sulla conservazione della condanna.
- Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia di un grado di giudizio, la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato; questioni sostanziali non esaminate nel merito possono rimanere impregiudicate.
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