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Parere

Parere n. 98/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Federica Masino contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Università e della Ricerca) e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per l’annullamento della graduatoria nominale pubblicata sul sito MIUR, accessibile mediante credenziali personali, in data 12 maggio 2014, aggiornata al 1° agosto 2014, ossia la graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2014/2015, nonché la mancata ammissione al suddetto corso di laurea; per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento danni mediante l'immatricolazione con riserva al corso di laurea Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2014/2015.

Giustizia amministrativa201500528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria unica nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2014/2015 e della mancata ammissione, con domanda di ammissione con riserva e risarcimento in forma specifica

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

La ricorrente, partecipante alla prova di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi di Bari per l'a.a. 2014/2015, ha impugnato la graduatoria nominale pubblicata il 12 maggio 2014 e aggiornata al 1° agosto 2014, deducendo l'illegittimità della procedura selettiva per violazione del principio dell'anonimato ed eccesso di potere. Ha chiesto anche la condanna delle amministrazioni all'ammissione e all'immatricolazione con riserva, quale forma specifica di risarcimento. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato e, in subordine, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che la ricorrente non avrebbe manifestato tempestivamente interesse all'immatricolazione e sarebbe decaduta dalla graduatoria. Nel corso del procedimento, tuttavia, la ricorrente è stata ammessa con riserva in forza della misura cautelare e ha poi conseguito, il 30 aprile 2021, la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia, avvenuto dopo l'ammissione con riserva disposta in sede cautelare, abbia determinato il consolidamento della situazione di fatto. Il completamento del percorso accademico dimostra a posteriori il possesso delle capacità e delle idoneità che la prova di ammissione era diretta a verificare. Poiché la ricorrente ha ormai completato gli studi e non sussiste un interesse delle amministrazioni resistenti all'invalidazione del percorso accademico, il Collegio ha ritenuto superata la controversia e ha espresso parere per la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure sulla violazione dell'anonimato e sull'eccesso di potere né le eccezioni ministeriali.

Osservazioni

Violazione del principio dell'anonimato ed eccesso di potere

Le censure dedotte contro la procedura selettiva e la graduatoria non sono state esaminate nel merito, poiché il conseguimento della laurea ha determinato il consolidamento della situazione e la cessazione della materia del contendere.

Omessa notifica a un controinteressato

L'eccezione ministeriale di inammissibilità per omessa notifica ad almeno un controinteressato è rimasta assorbita dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Mancata manifestazione di interesse e decadenza dalla graduatoria

La tesi ministeriale secondo cui la ricorrente sarebbe decaduta dalla graduatoria per mancata manifestazione di interesse all'immatricolazione entro l'8 gennaio 2015 non è stata esaminata, essendo divenuta irrilevante ai fini della definizione dell'affare.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    presentazione diretta del ricorso in Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    condanna in forma specifica

    La ricorrente ha invocato la reintegrazione in forma specifica mediante immatricolazione con riserva; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito per il sopravvenuto consolidamento della situazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario relativo all'accesso a un corso universitario a numero programmato, il conseguimento del titolo di laurea da parte del ricorrente ammesso con riserva può determinare la cessazione della materia del contendere per consolidamento della situazione di fatto.
  • Il completamento del percorso universitario dimostra, sia pure a posteriori, il possesso delle capacità e delle idoneità che la prova selettiva di ammissione era preordinata a verificare.
  • Quando il ricorrente abbia completato il percorso accademico, le contestazioni riguardanti la graduatoria e la procedura di ammissione possono perdere attualità, se non sussiste un interesse dell'amministrazione all'invalidazione degli studi compiuti.

Ricorso sulla graduatoria per l'accesso a Medicina e Chirurgia

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una partecipante al concorso nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2014/2015. Il ricorso era diretto contro la graduatoria unica nazionale e contro la mancata ammissione della ricorrente, con richiesta di ammissione con riserva e di risarcimento in forma specifica.

Premesse e svolgimento del procedimento

La ricorrente aveva partecipato alla prova presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", senza collocarsi in posizione utile. Aveva contestato la legittimità della procedura selettiva per violazione del principio dell'anonimato ed eccesso di potere.

L'Università ha riferito di avere adottato misure cautelari per garantire la custodia e la sicurezza dei plichi. Aveva inoltre segnalato che in una delle scatole predisposte dal Cineca erano stati rinvenuti 49 plichi invece di 50 e che sulla vicenda erano in corso accertamenti dell'autorità competente.

Con il parere interlocutorio n. 1320/2015 del 29 aprile 2015, la Sezione Seconda aveva accolto la domanda cautelare, ammettendo temporaneamente la ricorrente alla frequenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e chiedendo all'amministrazione una relazione istruttoria. Il Ministero aveva poi eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato e, in subordine, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la ricorrente fosse decaduta dalla graduatoria per non avere manifestato interesse all'immatricolazione entro l'8 gennaio 2015.

Sopravvenienze rilevanti

Nel 2024 la Sezione Prima ha sollecitato le parti a comunicare eventuali cause di sopravvenuta carenza di interesse o di improcedibilità. Il Ministero ha quindi comunicato che la ricorrente aveva conseguito la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia il 30 aprile 2021 presso l'Università degli Studi di Bari.

Valutazioni del Consiglio di Stato

Il Collegio ha ritenuto che il conseguimento della laurea, successivo all'ammissione con riserva ottenuta in sede cautelare, abbia consolidato la situazione di fatto. Il completamento degli studi dimostra a posteriori il possesso delle capacità e delle idoneità che la prova di ammissione era diretta a verificare.

Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che non sussiste un interesse delle amministrazioni resistenti all'invalidazione del percorso accademico ormai completato. Tale impostazione è stata ricondotta al principio del cosiddetto consolidamento e posta in linea con precedenti richiamati nel parere, tra cui il parere della Sezione Prima n. 1436/2024 e le decisioni della Sezione VII 14 aprile 2022, nn. 2856 e 28159, nonché 27 aprile 2022, n. 3357.

Esito

Le questioni relative alla violazione dell'anonimato, all'eccesso di potere, all'omessa notifica a un controinteressato e alla dedotta decadenza dalla graduatoria non sono state esaminate nel merito, poiché la sopravvenienza del conseguimento della laurea ha fatto venir meno l'attualità della controversia.

Il Consiglio di Stato ha quindi espresso parere nel senso che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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