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Sentenza

Sentenza del 27/09/2022 n. 4093 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Irpef - Reddito di impresa- Società consortile-Ribaltamento di costi tra consorziati-in proporzioni diverse rispetto agli accordi sociali- Principio di inerenza - Indeducibilità della quota di non competenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia verte sull'indeducibilità, ai fini IRPEF/Reddito d'impresa, di quote di costi ribaltate tra i consorziati in proporzioni diverse rispetto al patto consortile. Si è valutata l'applicazione del principio di inerenza ex art. 75, co. 5 TUIR: ogni consorziata deve dimostrare che la spesa imputata dal consorzio è stata effettivamente sostenuta da quest'ultimo e si riferisce anche ad attività o beni propri che hanno prodotto ricavi o proventi concorrenti a formare il reddito della singola consorziata. Il caso riguarda quindi la legittimità fiscale di un diverso riparto dei costi, pur civilisticamente ammesso.

La decisione

La sentenza ha ritenuto che il ribaltamento di costi in proporzioni diverse rispetto agli accordi sociali, sebbene ammissibile dal punto di vista civilistico, comporta fiscalmente l'indeducibilità della quota non di competenza. In pratica la quota di spesa che la singola consorziata non è in grado di dimostrare come effettivamente inerente alla propria attività è qualificata come costo non inerente e quindi non deducibile. La decisione richiama il principio che incombe sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dell'inerenza rispetto alla propria attività e la reale imputazione della spesa.

Norme richiamate

  • TUIR (D.P.R. n. 917/1986), art. 75 co. 5

    L'art. 75, co. 5 è interpretato nel senso che l'asserita imputazione delle spese ai singoli consorziati non è automaticamente sinonimo di inerenza: ciascuna consorziata deve dimostrare che la spesa sia stata sostenuta dal consorzio e si riferisca a attività/beni propri produttivi di ricavi o proventi concorrenti a formare il reddito

  • Cass. 10257/2008

    Giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui il diverso riparto dei costi, se non giustificato rispetto all'effettiva competenza e inerenza, determina l'indeducibilità della parte non di competenza

Massime di principio

  • Il mero accordo civilistico o un ribaltamento contabile dei costi tra consorziati non garantisce automaticamente la deducibilità fiscale; l'inerenza deve essere provata dal contribuente
  • L'onere della prova sulla effettiva sostenibilità della spesa e sul suo collegamento con attività/beni produttivi di ricavi grava sulla singola consorziata che intende dedurre la quota
  • Se i costi vengono ripartiti in misura diversa rispetto al patto consortile originario, occorre documentare in modo dettagliato i criteri economici del nuovo riparto e l'effettivo beneficio per ciascun consorziato (documentazione, fatture, centri di costo, convenzioni interne)
  • La validità civile di una diversa imputazione non esclude controlli fiscali: l'amministrazione può disconoscere la deducibilità delle quote non comprovate come inerenti
  • In contesti analoghi è prudente predisporre contratti, verbali, criteri oggettivi e prove dell'effettivo sostenimento delle spese e della correlazione con ricavi per evitare la disconoscimento fiscale della quota non di competenza

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