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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22948/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Roma per violazione degli artt. 512 e 526 c.p.p., dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., con riferimento all'acquisizione e utilizzazione in dibattimento di dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da persone offese poi divenute irreperibili e non compresenti in dibattimento; contestazione del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 116, comma 2, c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi in parte manifestamente infondati e in parte carenti della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, c.p.p. Ha condiviso le motivazioni della Corte di appello circa l'irrilevanza della prevedibilità della futura irreperibilità delle persone offese e la sufficienza delle ricerche svolte per il loro reperimento; ha richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni predibattimentali, sebbene acquisibili, non possono fondare in via esclusiva o significativa la condanna (richiamo a giurisprudenza della Corte e ai principi CEDU), e ha ritenuto la doglianza difensiva generica e non confrontata con gli altri numerosi elementi di prova valutati dal giudice del merito. Per effetto dell'inammissibilità totale, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Richiamata per indicare la forma procedurale adottata in Cassazione (procedimento secondo la specifica disciplina transitoria)

  • art. 512 c.p.p.

    Norma sulla lettura in dibattimento di atti e dichiarazioni rese fuori dal dibattimento; la Corte valuta la legittimità dell'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali

  • art. 526 c.p.p.

    Norma sul procedimento d'appello; citata in relazione ai profili di impugnazione della sentenza di secondo grado

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Principio del diritto a un giusto processo e al contraddittorio; dalla giurisprudenza CEDU e nazionale deriva il principio che dichiarazioni rese senza contraddittorio non possono costituire la base esclusiva o significativa della condanna

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi del giusto processo e alle garanzie processuali invocate dalla difesa

  • art. 116, comma 2, c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti; la ricorrente ha contestato il diniego della circostanza attenuante che però la Corte ha ritenuto non meritevole di specifica censura

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    Requisiti di specificità del motivo di ricorso in Cassazione: la Corte ha rilevato carenza di specificità in parte dei motivi

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Ulteriore richiamo ai limiti motivazionali e di specificità previsti per i mezzi di impugnazione

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e a sanzioni per ricorso manifestamente infondato o proposto con colpa; applicata per liquidare la sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010)

    Richiamata per il principio secondo cui le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, sebbene legittimamente acquisite, non possono fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese fuori dal dibattimento e acquisite nelle indagini preliminari possono essere utilizzate, ma non possono costituire la base esclusiva o prevalente per una condanna: occorre che siano corroborate da altri elementi di prova.
  • Il giudice deve documentare adeguatamente le ricerche effettuate per reperire testimoni irreperibili; l'assenza di elementi che rendano prevedibile la futura irreperibilità rafforza la legittimità dell'utilizzo di tali dichiarazioni.
  • Le doglianze in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi espressamente con le argomentazioni del giudice di merito; motivazioni generiche o meramente assertive sono suscettibili di inammissibilità.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato o proposto con colpa, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).
  • Quando la valutazione di colpevolezza si fonda su un complesso di elementi (ammissioni dell'imputato, elementi materiali, dichiarazioni, circostanze del fatto), è più difficile per la difesa far valere la nullità o l'inesistenza della prova basandosi solo sulla contestazione di singoli atti istruttori predibattimentali.

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