Cassazione Penale, Sentenza n. 22948/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Roma per violazione degli artt. 512 e 526 c.p.p., dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., con riferimento all'acquisizione e utilizzazione in dibattimento di dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da persone offese poi divenute irreperibili e non compresenti in dibattimento; contestazione del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 116, comma 2, c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi in parte manifestamente infondati e in parte carenti della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, c.p.p. Ha condiviso le motivazioni della Corte di appello circa l'irrilevanza della prevedibilità della futura irreperibilità delle persone offese e la sufficienza delle ricerche svolte per il loro reperimento; ha richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni predibattimentali, sebbene acquisibili, non possono fondare in via esclusiva o significativa la condanna (richiamo a giurisprudenza della Corte e ai principi CEDU), e ha ritenuto la doglianza difensiva generica e non confrontata con gli altri numerosi elementi di prova valutati dal giudice del merito. Per effetto dell'inammissibilità totale, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Richiamata per indicare la forma procedurale adottata in Cassazione (procedimento secondo la specifica disciplina transitoria)
art. 512 c.p.p.
Norma sulla lettura in dibattimento di atti e dichiarazioni rese fuori dal dibattimento; la Corte valuta la legittimità dell'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali
art. 526 c.p.p.
Norma sul procedimento d'appello; citata in relazione ai profili di impugnazione della sentenza di secondo grado
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Principio del diritto a un giusto processo e al contraddittorio; dalla giurisprudenza CEDU e nazionale deriva il principio che dichiarazioni rese senza contraddittorio non possono costituire la base esclusiva o significativa della condanna
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione ai principi del giusto processo e alle garanzie processuali invocate dalla difesa
art. 116, comma 2, c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti; la ricorrente ha contestato il diniego della circostanza attenuante che però la Corte ha ritenuto non meritevole di specifica censura
art. 581, comma 1, c.p.p.
Requisiti di specificità del motivo di ricorso in Cassazione: la Corte ha rilevato carenza di specificità in parte dei motivi
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Ulteriore richiamo ai limiti motivazionali e di specificità previsti per i mezzi di impugnazione
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e a sanzioni per ricorso manifestamente infondato o proposto con colpa; applicata per liquidare la sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010)
Richiamata per il principio secondo cui le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, sebbene legittimamente acquisite, non possono fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese fuori dal dibattimento e acquisite nelle indagini preliminari possono essere utilizzate, ma non possono costituire la base esclusiva o prevalente per una condanna: occorre che siano corroborate da altri elementi di prova.
- Il giudice deve documentare adeguatamente le ricerche effettuate per reperire testimoni irreperibili; l'assenza di elementi che rendano prevedibile la futura irreperibilità rafforza la legittimità dell'utilizzo di tali dichiarazioni.
- Le doglianze in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi espressamente con le argomentazioni del giudice di merito; motivazioni generiche o meramente assertive sono suscettibili di inammissibilità.
- Se il ricorso è manifestamente infondato o proposto con colpa, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).
- Quando la valutazione di colpevolezza si fonda su un complesso di elementi (ammissioni dell'imputato, elementi materiali, dichiarazioni, circostanze del fatto), è più difficile per la difesa far valere la nullità o l'inesistenza della prova basandosi solo sulla contestazione di singoli atti istruttori predibattimentali.
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