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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4310/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento con due motivi principali: (1) illegittima applicazione di pene accessorie fallimentari (inabilitazione all'esercizio di impresa e incapacità a ricoprire uffici direttivi per 10 anni) nonostante fosse stata concordata e applicata una pena detentiva non superiore a due anni, con richiamo agli artt. 444 e 445 c.p.p. e all'art. 216, co. 6 della legge fallimentare; (2) nullità della decisione per revoca del consenso al patteggiamento e per irregolarità nella nomina del nuovo difensore (revoca del precedente), contestando il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento e sostenendo che la nuova nomina era stata trasmessa telematicamente al 05/07/2021 al Ministero/Procura ma non era pervenuta alla cancelleria del GIP prima dell'udienza del 13/07/2021, con richiamo agli artt. 96, 446, 448 c.p.p. e al D.M. 13/01/2021.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il motivo relativo alle pene accessorie: ha annullato senza rinvio la declaratoria di inabilitazione e l'incapacità a esercitare uffici direttivi per la durata di anni dieci (cioè ha eliminato le pene accessorie fallimentari). Ha invece rigettato il motivo relativo alla revoca della nomina del difensore e all'istanza di rinvio per legittimo impedimento, ritenendo che la nuova nomina non fosse stata regolarmente depositata presso l'autorità giudiziaria procedente (GIP) e che l'invio telematico alla Procura/portale non sostituisse il deposito previsto dall'art. 96 c.p.p.; pertanto il GIP ha legittimamente deciso sull'istanza di patteggiamento e ha rigettato la richiesta di rinvio. In sintesi: annullamento limitato alle pene accessorie; per il resto il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento e la possibilità per il Giudice di ratificare l'accordo sulla pena; il giudice può applicare la pena concordata ma non può pretermettere le garanzie procedurali e motivazionali richieste dalle norme successive.

  • art. 445, comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce che quando è concordata e applicata una pena detentiva non superiore a due anni, il giudice non può applicare altre pene accessorie: la Corte ha interpretato questa norma nel senso che le sanzioni accessorie fallimentari non possono essere imposte se il patteggiamento ha portato a pena detentiva ≤ 2 anni.

  • art. 216, comma 6 legge fallimentare

    Prevede le pene accessorie per i reati fallimentari; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non sia norma speciale prevalente rispetto all'art. 445 c.p.p. e quindi non legittima l'imposizione delle pene accessorie quando opera il limite di due anni del patteggiamento.

  • art. 96 cod. proc. pen.

    Richiede che la nomina del difensore di fiducia sia depositata presso l'autorità giudiziaria procedente (atto ad substantiam). La Corte ha ribadito che l'invio della nomina ad altro ufficio (ad es. alla Procura) non sostituisce il deposito presso il giudice competente, e la mancata ricezione da parte del GIP rende inefficace la nomina rispetto al potere di chiedere rinvii/istanze.

  • art. 446 cod. proc. pen.

    Norma procedurale collegata alle modalità del rito abbreviato/patteggiamento; citata in relazione ai profili di nullità e alle formalità difensive, ma la Corte ha ritenuto che le irregolarità denunciate non fossero idonee ad annullare il patteggiamento quando la nomina non era stata validamente depositata presso il GIP.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Regola gli effetti della sentenza emessa nel rito del patteggiamento; citata a supporto dell'istruttoria ma non ritenuta violata per quanto riguarda la regolarità formale dell'udienza, dato che la nomina del nuovo difensore non era pervenuta al GIP.

  • D.M. 13/01/2021

    Riguarda modalità telematiche di trasmissione di atti/dell'iscrizione nel portale di deposito atti penali. La Corte ha ritenuto che la certificazione del deposito telematico priva di attestazione di veridicità e l'invio alla Procura non sostituiscano il deposito formale presso l'autorità giudiziaria procedente richiesto dall'art. 96 c.p.p.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la comunicazione dell'avviso per il procedimento con udienza preliminare e che è richiamata nel quadro delle formalità successive alle notifiche; la Corte ha osservato che nomine successive alla notifica devono rispettare gli obblighi di deposito previsti dall'ordinamento.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma che ha consentito lo svolgimento dell'udienza ai sensi di disposizioni emergenziali (udienza da remoto); citata in relazione al rito processuale ma non decisiva rispetto alle doglianze sulla nomina del difensore.

Massime di principio

  • Se il patteggiamento concorda e applica una pena detentiva non superiore a due anni, in base all'art. 445 c.p.p. non possono essere imposte pene accessorie obbligatorie previste dalla legge fallimentare: il giudice che le applica viola il principio e l'atto deve essere annullato.
  • L'art. 216 della legge fallimentare non prevale automaticamente sull'art. 445 c.p.p.: la regola speciale invocata non legittima l'elusione della norma processuale che protegge il limite dei due anni nel patteggiamento.
  • La nomina del difensore di fiducia è un atto formale che deve essere depositato presso l'autorità giudiziaria procedente (art. 96 c.p.p.); l'invio telematico ad altri uffici (es. Procura) o la semplice attestazione del portale non sostituiscono il deposito richiesto e possono far decadere il nuovo difensore dalle istanze processuali "ad substantiam".
  • Per ottenere il rinvio per legittimo impedimento o per far valere la revoca del consenso al patteggiamento tramite nuovo difensore, è necessario che la nomina sia prodotta e ricevuta formalmente dal giudice competente entro i termini utili; la mancata ricezione legittima il giudice a decidere sull'istanza.
  • Il giudice deve motivare espressamente l'applicazione di sanzioni accessorie quando le dispone; l'omessa motivazione o l'applicazione in presenza di un patteggiamento nei limiti di legge comporta l'illegittimità della dichiarazione accessoria.

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