Cassazione Civile, Sentenza n. 32313/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Fondazione Enpaia impugnava la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva riconosciuto ai tre dipendenti (trasferiti ex lege dall'Ente Foreste all'Agenzia Forestas) il diritto alla liquidazione del "conto individuale" gestito da Enpaia e aveva rigettato la domanda di corresponsione del TFR. Enpaia sosteneva che i dipendenti dovevano rimanere assicurati presso Enpaia in base al CCNL per gli operai forestali e all'art.3, lett. f) della legge istitutiva (l. n.1655/62) e che l'art.6 del Regolamento Enpaia richiede la cessazione del rapporto di lavoro come presupposto per la liquidazione del conto individuale. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che, dopo il passaggio ex lege all'Agenzia Forestas (ente pubblico non economico), i dipendenti dovevano essere assicurati presso l'INPS e non presso Enpaia, sicché la copertura previdenziale presso Enpaia era venuta meno e la liquidazione del conto individuale risultava dovuta. Enpaia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, che la Corte ha esaminato e respinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Fondazione Enpaia, confermando la decisione della Corte d'appello. In sintesi: 1) la competenza legislativa in materia di previdenza sociale è dello Stato (art.117, co.2, lett. o) Cost.), per cui le norme regionali e la contrattazione collettiva non possono derogare al regime obbligatorio previsto dalla legge statale; 2) l'art.3, lett. f) della l. n.1655/62 si applica ai dipendenti degli enti pubblici solo quando tali enti esercitino imprese o aziende agricole con carattere imprenditoriale (economicità oggettiva), requisito mancato per l'Agenzia Forestas che è un ente non economico finanziato da fondi pubblici; 3) l'art.6 del Regolamento Enpaia è stato interpretato in senso estensivo: la locuzione "cessazione del rapporto" deve intendersi come cessazione del rapporto previdenziale con Enpaia (per es. a causa del trasferimento dell'assicurazione ad altra gestione) e non solo come cessazione del rapporto di lavoro tout court; pertanto la liquidazione del conto individuale è dovuta ai tre dipendenti in quanto la loro iscrizione ad Enpaia è venuta meno. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana, art.117, co.2, lett. o)
La Corte ha richiamato la competenza esclusiva dello Stato in materia di previdenza sociale per escludere che norme regionali o contrattuali possano determinare un regime previdenziale diverso da quello statale.
Legge n.1655/1962, art.3, lett. f)
i contributi all'Enpaia sono dovuti "dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio: … f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate"
La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che l'obbligo contributivo verso Enpaia per enti pubblici sussiste solo se l'ente esercita imprese o aziende agricole con carattere imprenditoriale (requisito dell'imprenditorialità/economicità oggettiva).
Regolamento di previdenza Enpaia approvato con decreto interministeriale 19.11.1996, art.6
"1) Al raggiungimento del 65º anno di età, è corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale... 2) Prima del raggiungimento del 65° anno di età l’ammontare del conto individuale... è corrisposto: a) all’iscritto che abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento pensionistico... b) all’iscritto colpito da invalidità permanente totale ed assoluta; c) all’iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all’Ente; d) ai superstiti in caso di morte dell’iscritto"
La Corte ha dato al requisito della "cessazione del rapporto" una interpretazione funzionale: rileva la cessazione della continuità della copertura previdenziale presso Enpaia (ad es. per trasferimento della gestione ad altra cassa), non necessariamente la perdita dell'impiego in senso stretto.
Codice civile, art.2135
La Corte ha richiamato la definizione di attività agricola dell'art.2135 c.c. per valutare se l'attività svolta abbia natura agricola imprenditoriale; ha però sottolineato che al di là della tipologia di attività è necessario il requisito dell'imprenditorialità (economicità oggettiva).
Codice civile, art.2115, co.3
Rilevato come la normativa statale in materia previdenziale sia imperativa e inderogabile dall'autonomia collettiva, per cui il CCNL non può legittimare una deroga al regime previsto dalla legge statale.
Leggi regionali citate (Regione Sardegna): n.24/99 art.9, n.8/16 art.48, n.43/18 art.48-bis
Le richiamate norme regionali e la legge istitutiva dell'Agenzia Forestas, che rinviano al CCNL, non possono modificare il regime previdenziale imposto dalla normativa statale; la competenza in materia previdenziale è statale e le leggi regionali possono solo integrare/attuare la legge statale nei limiti consentiti.
Massime di principio
- La competenza in materia di previdenza sociale è esclusiva dello Stato: norme regionali o contrattuali non possono derogare a disposizioni imperative statali che regolano l'iscrizione a casse previdenziali.
- L'iscrizione a Enpaia per i dipendenti di enti pubblici (art.3, lett. f) l. n.1655/62) si verifica solo quando l'ente esercita imprese/aziende agricole con carattere imprenditoriale; la mera esecuzione di attività agricole o forestali non è sufficiente se manca l'obiettiva economicità dell'attività.
- Per valutare il carattere imprenditoriale è necessaria la prova della economicità oggettiva (proporzionalità costi/ricavi, autofinanziamento), non il mero perseguimento di finalità agricole o ambientali.
- La locuzione "cessazione del rapporto" nell'art.6 del Regolamento Enpaia va intesa anche come cessazione della copertura previdenziale presso Enpaia (es. trasferimento dell'assicurazione ad altra gestione), non solo come cessazione del rapporto di lavoro: la liquidazione del conto individuale può quindi essere dovuta anche se il rapporto di lavoro continua ma la copertura previdenziale cessa.
- Se un passaggio ex lege trasferisce i dipendenti a un ente pubblico non economico, la loro tutela previdenziale può passare alla gestione INPS: in tal caso l'iscrizione e i contributi presso Enpaia si considerano venuti meno e il conto individuale diventa esigibile.
- La contrattazione collettiva non può autonomamente imporre l'iscrizione ad una gestione pensionistica diversa da quella prevista dalla legge statale quando quest'ultima ha carattere inderogabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32263/2024 del 13/12/2024
- Sentenza lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32276/2024 del 13/12/2024
- Sentenza lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32280/2024 del 13/12/2024
- Sentenza lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32288/2024 del 13/12/2024
- Sentenza lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32295/2024 del 13/12/2024
- Sentenza lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32299/2024 del 13/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →