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Sentenza

Sentenza n. 16599/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’annullamento 1. del decreto n. 29985 del 14 dicembre 2022 del direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del relativo Allegato A; 2. dell’invito al pagamento (Cod. Avviso 3010 2000 0014 1212 26), con cui la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha chiesto il versamento di € 13.111,12 a titolo di «ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ex art. 9-ter comma 9-bis d.l. 78/2015»; 3. del decreto del Ministro della salute 6 ottobre 2022, avente ad oggetto «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018»; 4. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, ivi incluse l’intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022 e l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;

Giustizia amministrativa202306839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, relativo invito al pagamento di € 13.111,12, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 e atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato gli atti relativi al pay-back sanitario per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, compreso l’invito della Regione Friuli-Venezia Giulia a versare € 13.111,12. Dopo le sentenze della Corte costituzionale nn. 139 e 140 del 2024 e l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, che consentiva alle imprese fornitrici di estinguere il debito versandone il 25%, il ricorrente ha effettuato il versamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. La pronuncia non espone i singoli motivi di illegittimità originariamente dedotti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, non cessata la materia del contendere. La cessazione prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 richiede l’accertamento del versamento da parte delle regioni e delle province autonome e la relativa comunicazione alla segreteria del TAR; poiché tali comunicazioni non risultavano effettuate, non si erano integrati i presupposti legali per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha interpretato la richiesta del ricorrente, alla luce del pagamento eseguito, come manifestazione di sopravvenuta carenza d’interesse. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Pertanto, considerato che non risulta esser stata effettuata dagli enti regionali alcuna comunicazione (e quindi non essendosi integrati gli estremi previsti della disposizione di legge), il Collegio può interpretare la richiesta del ricorrente come manifestazione di una sopravvenuta carenza d’interesse.

    La cessazione della materia del contendere prevista dalla disposizione presuppone l’accertamento regionale del versamento e la comunicazione al TAR. In mancanza di tali adempimenti, il pagamento e la richiesta della parte non determinano la cessazione per legge, ma possono essere valutati come sopravvenuta carenza d’interesse, con conseguente improcedibilità.

Massime di principio

  • Quando la legge collega la cessazione della materia del contendere all’accertamento del pagamento da parte dell’amministrazione e alla comunicazione di tale accertamento al giudice, la cessazione non può essere dichiarata se tali adempimenti non risultano eseguiti; il pagamento del privato e la sua richiesta possono tuttavia essere interpretati come sopravvenuta carenza d’interesse e condurre all’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàFarmaci e dispositivi
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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