Cassazione Penale, Sentenza n. 25776/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda l'applicazione, da parte del Tribunale in sede di appello cautelare ex art. 310 c.p.p., della misura degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per una rapina consumata ai danni di un centro scommesse di Palermo e per la ricettazione dell'auto rubata utilizzata per il colpo. Secondo l'imputazione, l'indagato avrebbe concorso con altri soggetti nella rapina a mano armata, avvenuta il 01/06/2025, durante la quale l'autore materiale, armato di pistola, si sarebbe fatto consegnare 410 euro minacciando i presenti; il gruppo si sarebbe poi dato alla fuga a bordo di un'auto risultata provento di furto. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Palermo, articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 273 e 192 c.p.p. e vizio motivazionale sui gravi indizi relativi alla rapina, sostenendo che il Tribunale avrebbe travisato o omesso di valutare le dichiarazioni dei dipendenti del locale, che avrebbero confermato la versione difensiva di un intervento per sedare una lite e non per agevolare la rapina; inoltre si contestavano la permanenza dell'indagato sul posto, la cancellazione di contatti telefonici, la ricostruzione dei movimenti dei veicoli e l'interpretazione di un colloquio intercettato; 2) violazione degli artt. 110 e 648 c.p. e dell'art. 273 c.p.p. sui gravi indizi per la ricettazione, deducendo che l'indagato non aveva mai avuto il possesso dell'auto rubata e che la motivazione del Tribunale si basava illogicamente sulla sua asserita partecipazione alla rapina; 3) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio motivazionale sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, assumendo l'assenza di elementi concreti di pericolo di recidiva, l'incensuratezza, il tempo silente e l'erroneità della previsione della custodia in carcere in caso di mancato consenso al braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e che non vi fosse alcun travisamento della prova, perché il Tribunale aveva valorizzato, in modo non illogico, le immagini di videosorveglianza, i movimenti dei veicoli, la cancellazione selettiva dei contatti e il comportamento tenuto prima, durante e dopo la rapina, reputando non decisive le dichiarazioni dei dipendenti del locale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la motivazione sulla ricettazione era specifica e non manifestamente illogica, poiché l'auto rubata era stata usata come parte del piano criminoso ed era stata recuperata per l'esecuzione della rapina. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulle esigenze cautelari, fondata sulla gravità e offensività del fatto, sulla pianificazione del reato e sui rapporti con coindagati gravati da precedenti; ha inoltre escluso l'illegittimità della previsione della custodia in carcere in caso di rifiuto del braccialetto elettronico, richiamando l'art. 275-bis, comma 1, ultimo periodo, c.p.p. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze in materia di misure coercitive.
art. 273 c.p.p.
richiamato in relazione ai gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura cautelare.
art. 192 c.p.p.
invocato dalla difesa per contestare la valutazione della prova e la tenuta logica del ragionamento indiziario.
art. 274 c.p.p.
richiamato in tema di esigenze cautelari, in particolare per il pericolo di recidiva.
art. 275 c.p.p.
richiamato per la scelta e proporzionalità della misura cautelare.
art. 275-bis, comma 1, ultimo periodo, c.p.p.
se è applicata la misura con controllo elettronico e l'indagato nega il consenso, il giudice deve prevedere l'applicazione della custodia in carcere, senza margini di discrezionalità.
art. 606 c.p.p.
delimita i motivi di ricorso per cassazione, escludendo censure di merito travestite da vizi motivazionali.
art. 610, comma 5, c.p.p.
richiamato per il contraddittorio scritto nel procedimento di legittimità.
art. 611, comma 1-bis, c.p.p.
richiamato per la trattazione senza discussione orale nel procedimento di cassazione.
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi del ricorso.
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 28 reg. esec. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari personali è ammissibile soltanto la denuncia di violazioni di legge o di vizi della motivazione, non la richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio o di una lettura alternativa dei fatti.
- Il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice di merito abbia attribuito a un dato probatorio un contenuto oggettivamente diverso da quello reale; non basta contrapporre una diversa interpretazione degli elementi acquisiti.
- La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza deve essere compiuta in modo globale e unitario: una critica meramente frammentaria dei singoli indizi non è idonea a scardinare la motivazione se il quadro complessivo resta coerente.
- In sede cautelare il reato di ricettazione può essere ravvisato anche quando il bene di provenienza illecita sia inserito stabilmente nel programma criminoso ed emergano elementi che ne colleghino l'acquisizione e l'uso alla realizzazione del delitto-fine.
- Il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità concrete della condotta e dalla gravità del fatto anche in presenza di incensuratezza e di un intervallo temporale non particolarmente ampio rispetto ai fatti contestati.
- La previsione della custodia in carcere in caso di rifiuto del controllo elettronico discende direttamente dalla legge e non richiede un'autonoma valutazione discrezionale del giudice.
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