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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11381/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società energetica)

La controversia

La controversia nasce da un contratto condizionato del 4 agosto 2006 relativo alla realizzazione di un parco eolico, comprensivo di autorizzazioni, permessi, diritti e servitù necessari alla costruzione e gestione dell'impianto in due comuni calabresi. Una parte ha intimato la risoluzione del contratto e l'altra ha reagito chiedendo, da un lato, l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione, il recesso dall'accordo e il pagamento del doppio della caparra confirmatoria, oltre alla restituzione di somme versate a titolo di rimborso spese; dall'altro lato, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento della controparte e il risarcimento dei danni. In primo grado il tribunale ha ritenuto legittima la risoluzione del contratto per fatto della controparte, ha condannato la società che aveva ricevuto la caparra a restituirla ma ha escluso la restituzione di una somma versata per spese e ha rigettato la domanda risarcitoria. In appello la società soccombente ha contestato sia il rigetto del risarcimento sia la condanna restitutoria; la controparte ha riproposto le proprie censure sulla risoluzione e sulla caparra. In cassazione la ricorrente ha denunciato: omessa pronuncia su una più ampia domanda di rimborso dei costi di progetto; omesso esame di fatti decisivi e delle risultanze della consulenza tecnica circa il nesso causale tra inadempimento e ritardi autorizzativi; violazione della disciplina del finanziamento pubblico invocato per il parco eolico; errata applicazione della legge regionale sopravvenuta e mancato riconoscimento della rilevanza della mancata retrocessione dei diritti di superficie. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili gli altri, osservando che il giudice di merito aveva comunque respinto la pretesa risarcitoria complessiva, che i vizi di omessa pronuncia non riguardavano istanze istruttorie, che in presenza di doppia conforme era precluso il sindacato ex art. 360 n. 5 c.p.c., e che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito, mentre restava fermo l'onere della parte che invoca il risarcimento di provare danno e nesso causale. Il ricorso è stato respinto con conferma della decisione di merito, e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d'appello nella parte in cui aveva escluso il risarcimento dei danni richiesto dalla ricorrente e aveva sostanzialmente mantenuto ferma la regolazione economica del rapporto, salvo la statuizione restitutoria già disposta in appello sulla caparra. La Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia sulla domanda di rimborso dei costi di progetto, poiché la Corte territoriale aveva respinto la pretesa risarcitoria nel suo complesso; ha inoltre escluso l'ammissibilità delle censure sul nesso causale e sul mancato finanziamento, trattandosi di doglianze volte a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    il deposito di documenti sopravvenuti è inammissibile quando non riguarda la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso/controricorso, ma il merito delle censure

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia è configurabile rispetto alle domande di merito, non rispetto alle mere istanze istruttorie

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    non è il corretto parametro per dedurre un vizio di omessa pronuncia o di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il vizio pertinente per nullità della sentenza o del procedimento, inclusa l'omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il sindacato è limitato al mancato esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione di argomentazioni o apprezzamenti tecnici

  • art. 1223 c.c.

    il risarcimento del danno da inadempimento copre perdita subita e mancato guadagno, ma solo entro il limite dell'effettivo pregiudizio causalmente ricollegato all'inadempimento

  • art. 1218 c.c.

    la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento non esonera il creditore dall'onere di provare l'esistenza del danno e il suo nesso causale con il fatto del debitore

  • art. 195, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato in relazione alle osservazioni del consulente tecnico di parte nella dinamica della consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    in caso di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione sul vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    la doppia conforme preclude la proposizione del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia censurabile in cassazione riguarda le domande o eccezioni di merito, non il mancato esame di singole richieste istruttorie; queste ultime, semmai, possono rilevare come vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sui punti decisivi con la stessa base argomentativa, opera la preclusione della doppia conforme e non è consentito in cassazione dedurre l'omesso esame di fatti decisivi.
  • Nei giudizi di responsabilità contrattuale, la parte che agisce per il risarcimento deve provare non solo l'inadempimento, ma anche l'effettivo danno e il nesso causale tra l'inadempimento e il pregiudizio lamentato.
  • Il risarcimento del danno da inadempimento comprende anche i costi sostenuti solo se tali esborsi rappresentano una perdita effettiva causalmente riferibile all'inadempimento e non se risultano comunque funzionali a un'utilità rimasta nella sfera del creditore.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame di fatti decisivi, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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