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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12184/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva plurimi vizi: omissione della comunicazione alle difese delle conclusioni scritte del Procuratore generale nel rito cartolare (violazione dell'art. 23-bis d.l. 137/2020 e del principio del contraddittorio), vizio di motivazione e mancata rinnovazione dell'istruttoria da parte della Corte d'appello nel valutare la responsabilità penale, utilizzazione non corretta del contenuto della querela per fissare la data del reato ai fini della prescrizione, insufficiente argomentazione sulla qualificazione dell'inadempimento come appropriazione indebita e mancata indicazione delle cause di sospensione del termine di prescrizione; inoltre censurata la quantificazione del danno (euro 10.000) senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la mancata comunicazione alle difese delle conclusioni del Procuratore generale ha integrato una nullità generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p. e non è stata sanata; perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio quanto agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Quanto alle statuizioni civili, la Cassazione ha ritenuto fondati i motivi che censuravano la carenza argomentativa e la quantificazione del danno; ha quindi annullato anche le statuizioni civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, rimettendogli anche la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (come convertito)

    Stabilisce la disciplina delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nei giudizi di appello in rito cartolare e l'obbligo di trasmissione telematica alle cancellerie e ai difensori; la Corte ha ritenuto che la violazione produceva nullità generale in quanto ha compromesso il contraddittorio informato.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La nullità che deriva dalla violazione del rito cartolare rientra nelle nullità generali di cui a questa norma; tale nullità è rilevabile con il primo atto successivo alla scoperta del vizio.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Consente la deducibilità delle nullità generali con il primo atto processuale successivo alla scoperta del vizio; la Corte ha applicato questo principio alla deduzione tempestiva dell'impugnazione.

  • art. 183 cod. proc. pen.

    La Corte ha escluso la sanatoria automatica della nullità per assenza di rinuncia espressa o accettazione degli effetti dell'atto nullo.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Riferimento alle doglianze di nullità e vizio di motivazione in sede di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla nullità processuale.

  • art. 511, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma riguardante limiti all'utilizzo della querela o suoi contenuti nel processo; la Corte censura l'uso della querela per determinare la data del fatto senza rispettare i limiti procedurali.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    La Corte ha valutato separatamente la fondatezza dei motivi relativi alle statuizioni civili, come richiesto da questa norma.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Disposta la rimessione al giudice civile competente per il nuovo esame delle questioni di natura risarcitoria e restitutoria, ai sensi di questa norma.

  • art. 157 e 161 cod. pen.

    Richiamate con riferimento alla disciplina della prescrizione e delle sue cause di sospensione e interruzione; la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello non ha adeguatamente indicato le cause e i tempi di sospensione applicati al decorso della prescrizione.

  • art. 622 (richiamato per rinvio al giudice civile)

    Usato come base per rimandare la decisione sulle statuizioni civili e sulla liquidazione delle spese al giudice civile competente.

Massime di principio

  • La mancata trasmissione alle difese, anche solo di uno dei difensori nominati, delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel rito cartolare telematico integra una nullità generale (art. 178 c.p.p.) che può condurre all'annullamento della decisione; tale nullità va dedotta tempestivamente con il primo atto successivo alla scoperta del vizio.
  • Le nullità procedurali che incidono sul contraddittorio non sono sanabili con il mero deposito di conclusioni difensive e non si presume che la collaborazione fra difensori supplisca alla mancata comunicazione prevista dalla legge.
  • Se la Cassazione annulla la pronuncia penale per vizio processuale comportante estinzione del reato per prescrizione, le statuizioni civili, soprattutto quando il giudice penale le abbia liquidate senza adeguata motivazione, possono essere rimesse al giudice civile per un nuovo esame e per la liquidazione del danno e delle spese.
  • La Corte d'appello che riformi la decisione del primo grado sul nucleo probatorio deve fornire motivazione rafforzata e, se necessario, procedere alla rinnovazione dell'istruttoria; il mero richiamo alle motivazioni del primo giudice non è sufficiente a reggere una nuova affermazione di responsabilità.
  • La quantificazione del danno in sede penale richiede un ragionamento probatorio specifico: importi liquidati senza spiegazione sul fondamento probatorio possono essere annullati e rimessi al giudice civile.
  • Per questioni relative al decorso della prescrizione è necessario che la sentenza indichi chiaramente le date, le cause di sospensione o interruzione e il calcolo effettuato, pena l'annullamento per carenza di motivazione.

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