Cassazione Penale, Sentenza n. 36805/2022 del 29/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva rifiutato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89 d.P.R. 309/90. Due censure principali: (I) vizio di motivazione per non aver riconosciuto l'attualità della dipendenza dell'imputato alla luce della relazione UOS Ser.D. (8.7.2021) che documentava uso quotidiano di cocaina e THC e abuso alcolico; (II) vizio di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione del reato, sostenendo che il ricorrente non potrebbe continuare l'attività di spaccio una volta trasferito in una Comunità terapeutica in Puglia, e contestando che il pericolo di recidiva potesse essere fondato su modalità diverse da quelle oggetto del procedimento (es. tramite apparecchiature telefoniche).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo non esaminabile perché la questione della dipendenza non era stata devoluta al Tribunale in sede di appello e pertanto il Tribunale non era tenuto a pronunciarsi su punto non impugnato. Il secondo motivo è stato qualificato come censura di merito non consentita in cassazione, formulata in modo generico e apodittico; la Corte ha inoltre affermato che il pericolo di recidiva può fondarsi anche su modalità diverse da quelle contestate in atti (p. es. uso di telefonia per continuare lo spaccio). Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e la sentenza viene trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Norme richiamate
art. 89 d.P.R. 309/90
Norma che disciplina la sostituzione della misura cautelare in tema di stupefacenti; la Corte ha confermato che il mero rilievo di dipendenza, se non previamente devoluto e argomentato in sede di appello, non basta a imporre la sostituzione della custodia
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti di specificazione del motivo di ricorso; la Corte ha rilevato che il motivo introdotto in cassazione non poteva ampliare le questioni non devolute al Tribunale
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- In sede di impugnazione bisogna devolvere espressamente al giudice d'appello tutte le questioni che si vogliono far valere; questioni nuove introdotte soltanto in cassazione rischiano di non essere esaminate per difetto di devoluzione
- La mera documentazione clinica di dipendenza non garantisce automaticamente la sostituzione della misura cautelare: è necessario che il tema sia tempestivamente e correttamente dedotto e collegato alle esigenze cautelari
- La valutazione del pericolo di reiterazione può considerare modalità diverse di commissione del reato rispetto a quelle contestate, incluse forme 'digitali' o indirette; non è obbligatorio che il pericolo sia limitato alle stesse modalità attuali
- La cassazione non è sede per riesaminare i fatti né per una nuova censura di merito generica: i motivi devono essere giuridicamente qualificati e formulati nei limiti consentiti
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e il provvedimento va comunicato al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalle disposizioni di attuazione
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