Cassazione Penale, Sentenza n. 42865/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia contestando il calcolo dell'aumento di pena per la recidiva (art. 99 c.p.). Secondo il ricorrente il Tribunale, partendo da una pena base di 9 mesi di reclusione, aveva applicato un aumento per recidiva inferiore a quello obbligatorio previsto dall'art. 99, quarto comma (due terzi), quantificando l'aumento in 5 mesi invece che in 6. Inoltre il ricorrente ha osservato che, per effetto del cumulo delle pene pregresse, non operava il criterio moderatore di cui all'art. 99, sesto comma, pertanto non v'era margine di discrezionalità nella misura dell'aumento.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 99 c.p., l'aumento per la recidiva reiterata specifica infraquinquennale è obbligatoriamente pari a due terzi e non è suscettibile di riduzione con il criterio moderatore del sesto comma. Applicando correttamente l'aumento di due terzi sulla pena base di 9 mesi (aumento = 6 mesi), la pena base risultava pari a 1 anno e 3 mesi. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e, ai sensi dell'art. 620 lett. I) c.p.p., ha rideterminato la pena complessiva in anni uno e mesi sette di reclusione.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen. (recidiva)
secondo, quarto e sesto comma
Il quarto comma impone, nelle ipotesi previste dal secondo comma (recidiva reiterata specifica infraquinquennale), un aumento della pena pari a due terzi senza discrezionalità. Il sesto comma non può essere utilizzato per contenere tale aumento quando il cumulo delle pene pregresse esclude margini di discrezionalità.
art. 582 c.p. (lesioni personali)
Norma sostanziale che disciplina il reato di lesioni personali; la sentenza ha ritenuto il ricorrente responsabile di lesioni personali con prognosi di 25 giorni.
art. 585 c.p. (circostanze del reato)
Richiamata nella formulazione della responsabilità in relazione all'art. 577 u.c.; serve a inquadrare la fattispecie contestata.
art. 577 u.c. c.p. (delitti contro la persona, ritenuto richiamato)
Richiamato nel capo d'imputazione per definire la tipologia di condotta e la contestazione penale principale.
art. 61 n.1 c.p. (circostanze aggravanti)
Presenza di circostanze aggravanti valutate nel giudizio di merito e indicate nella motivazione della sentenza di primo grado.
art. 620 lett. I) c.p.p. (annullamento senza rinvio e rideterminazione della pena)
Consente alla Corte di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e di rideterminare direttamente la pena quando la decisione può essere emessa in base agli elementi già presenti nel fascicolo; applicata per correggere il trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Quando ricorre la recidiva reiterata specifica infraquinquennale (art. 99, secondo e quarto comma), l'aumento della pena deve essere pari a due terzi e il giudice non può discrezionalmente ridurlo con il criterio moderatore del sesto comma.
- Il calcolo dell'aumento per recidiva va effettuato sulla pena base: verificare sempre l'entità numerica (es. 2/3 di 9 mesi = 6 mesi) prima di sommare gli aumenti e le ulteriori circostanze.
- Se il giudice di merito commette un errore nel calcolo del trattamento sanzionatorio e gli elementi del fascicolo sono sufficienti per rimediare, la Corte può annullare senza rinvio e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 lett. I) c.p.p.
- In presenza di cumulo di condanne pregresse, va valutato se il criterio moderatore di cui all'art. 99, sesto comma, è effettivamente applicabile; se il cumulo esclude ogni margine di discrezionalità, il contenimento non può essere operato.
- Nelle impugnazioni concernenti solo il trattamento sanzionatorio è essenziale isolare la pena base, determinare correttamente gli aumenti obbligatori e poi considerare eventuali circostanze aggravanti o attenuanti per la determinazione finale.
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