Ordinanza n. 40/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento della Prefettura - U.T.G. PU prot. n. 0053705 dell'11.9.2025, di comunicazione della revoca della pregressa assegnazione dell'immobile sito in Fano, Via Soncino n. 13; - della deliberazione della Commissione Provinciale per l'Assegnazione Alloggi presso la Prefettura di Pesaro e Urbino adottata nella seduta del 10.9.2025, Verbale 1, prot. interno n. 0053336 in pari data; - della precedente presupposta deliberazione della medesima Commissione adottata nella seduta del 16 aprile 2025 (Verbale n. 2) di avvio del procedimento amministrativo di revoca dell'assegnazione; - del decreto del Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino n. 0019295 del 4 aprile 2025 che ha stabilito la composizione della Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'assegnazione di un alloggio sito in Fano, con deliberazioni presupposte di avvio e conclusione del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnatario alloggio)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, la comunicazione prefettizia dell'11 settembre 2025 relativa alla revoca della precedente assegnazione dell'alloggio, la deliberazione della Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi del 10 settembre 2025, la precedente deliberazione del 16 aprile 2025 di avvio del procedimento di revoca e il decreto prefettizio del 4 aprile 2025 relativo alla composizione della Commissione. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, deducendo il pregiudizio grave e irreparabile derivante dal rilascio dell'alloggio nel quale vive. Il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori vizi di legittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e, in sede cautelare, ha rilevato che il giudicato formatosi sulla precedente sentenza del medesimo Tribunale non era invocabile nei confronti dell'odierno ricorrente, poiché egli non era parte di quel giudizio e la controversia non riguardava il suo appartamento. La precedente decisione poteva tuttavia essere considerata quale precedente, da rivalutare alla luce del mutato quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali successivi, richiamati anche per la loro conferma in appello. Nelle more della decisione di merito, il Collegio ha attribuito rilievo al pregiudizio grave e irreparabile allegato dal ricorrente in relazione al rilascio dell'alloggio. Ha pertanto accolto l'istanza cautelare e sospeso l'esecuzione del provvedimento di revoca. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica per il 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha disposto la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato in ragione del pregiudizio grave e irreparabile allegato.
Massime di principio
- Il giudicato non è opponibile né invocabile in senso vincolante da chi non sia stato parte del precedente giudizio, soprattutto quando quel giudizio riguardava un bene o una posizione soggettiva diversa.
- Una precedente pronuncia non vincolante come giudicato può comunque assumere valore di precedente interpretativo, ma deve essere rivalutata alla luce del mutato quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali successivi.
- In sede cautelare, la revoca dell'assegnazione di un alloggio può essere sospesa quando il rilascio dell'immobile, nel quale il ricorrente vive, comporti un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito.
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