Sentenza n. 6849/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna per l’esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (candidata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di riconoscimento del titolo estero, ritenendo il provvedimento ministeriale contrario alla disciplina europea come interpretata dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Nel giudizio d’appello il Ministero ha dedotto che la ricorrente aveva successivamente rinunciato all’istanza di riconoscimento del titolo, presentata ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi previsti dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024. La rinuncia era stata acquisita al protocollo ministeriale nel giugno 2025 e riguardava proprio l’istanza respinta con il provvedimento impugnato in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR e ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse. La rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale della ricorrente a ottenere l’annullamento del diniego ministeriale. La sopravvenuta carenza di interesse rileva anche quando si verifica in appello, poiché il rapporto processuale amministrativo resta unitario nei due gradi di giudizio. L’appello ministeriale non è stato dichiarato inammissibile, perché il Ministero conservava l’interesse all’annullamento della sentenza di primo grado, che aveva annullato il suo provvedimento di diniego; tuttavia, la conseguenza processuale è stata l’annullamento senza rinvio della sentenza e la declaratoria di improcedibilità del ricorso originario. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate; il contributo unificato resta a carico della ricorrente per il primo grado e del Ministero per l’appello.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso; nel caso esaminato, essa è derivata dalla rinuncia all’istanza amministrativa oggetto del diniego impugnato.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
La disposizione è richiamata quale riferimento dei percorsi formativi ai cui fini era stata presentata l’istanza di riconoscimento del titolo estero; non è oggetto di ulteriore interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- La rinuncia dell’interessato all’istanza amministrativa oggetto del provvedimento impugnato fa venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso contro quel provvedimento e determina l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- Nel processo amministrativo il rapporto processuale resta unitario nei due gradi di giudizio; pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado, anche se verificatasi durante l’appello, deve essere rilevata dal giudice d’appello.
- Quando la sopravvenuta carenza di interesse riguarda il ricorso originario, il giudice d’appello annulla senza rinvio la sentenza di primo grado e dichiara improcedibile il ricorso introduttivo.
- La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado non rende inammissibile l’appello se l’appellante conserva un interesse concreto all’annullamento della sentenza impugnata, che abbia inciso sul proprio provvedimento amministrativo.
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