Sentenza del 31/03/2016 n. 1630 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Documentazione nuova - Casistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento di euro 2.848,33, sostenendo principalmente che l'Avviso di Accertamento presupposto non fosse stato validamente notificato e che, pertanto, il debito non fosse divenuto definitivo. In appello ha inoltre contestato l'utilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente dall'Ufficio in primo grado, la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e la validità della sottoscrizione dell'accertamento da parte del Capo Team anziché del Direttore provinciale.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello. Ha ritenuto tempestiva la costituzione in giudizio della società e ha considerato rinunciate le censure sulla mancata sottoscrizione e sulla carenza di motivazione della cartella, perché non riproposte in appello. Ha escluso la nullità dell'Avviso di Accertamento sottoscritto dal Capo Team, applicando il principio di conservazione degli atti amministrativi e la figura del funzionario di fatto. Quanto alla produzione documentale tardiva in primo grado, ha riconosciuto che essa non avrebbe dovuto essere utilizzata dai primi giudici ai sensi dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. 546/1992; tuttavia, in ragione della natura devolutiva dell'appello e dell'art. 58, comma 2, dello stesso decreto, ha ritenuto la documentazione producibile e tempestiva in appello. Esaminata tale documentazione, ha ritenuto valida la notifica ex art. 140 c.p.c., poiché la relata attestava l'accesso, il deposito presso la Casa comunale, l'affissione dell'avviso all'abitazione e l'invio della raccomandata informativa. L'appello è stato quindi respinto, con condanna alle spese per euro 300,00.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992
La documentazione prodotta tardivamente in primo grado non dovrebbe essere utilizzata ai fini della decisione; tuttavia, l'eventuale violazione non determina necessariamente l'annullamento della sentenza, se la stessa documentazione può essere validamente acquisita e valutata in appello.
Art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992
Consente la produzione di nuovi documenti in appello e costituisce una disciplina speciale rispetto al divieto generale di nuove produzioni nel rito ordinario, in considerazione della natura prevalentemente documentale del processo tributario.
Art. 140 c.p.c.
La notifica per temporanea irreperibilità è valida quando risultano eseguiti gli adempimenti previsti: accesso del notificatore, deposito dell'atto presso la Casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e invio della raccomandata informativa.
Artt. 53, comma 2, e 22, d.lgs. 546/1992
L'appello è stato ritenuto ammissibile perché notificato il 7 aprile 2015 e depositato presso la segreteria il 4 maggio 2015, entro il termine previsto per la costituzione in giudizio.
Art. 345 c.p.c.
Il regime ordinario sulle nuove produzioni in appello non trova piena applicazione nel processo tributario, poiché l'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 introduce una disciplina speciale per la produzione documentale.
Principio del funzionario di fatto e principio di conservazione degli atti amministrativi
L'atto amministrativo sottoscritto da un funzionario che appare operare legittimamente per la Pubblica Amministrazione può essere conservato e considerato valido nei confronti del contribuente, anche se il rapporto interno o l'investitura formale del funzionario siano contestabili.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una produzione documentale tardiva in primo grado può essere inutilizzabile in quella fase, ma la stessa documentazione può essere validamente prodotta e valutata in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992.
- La tardività della produzione in primo grado non comporta automaticamente la riforma della sentenza: il giudice d'appello può riesaminare direttamente il merito sulla base dei documenti ritualmente acquisiti in appello.
- Per contestare una notifica ex art. 140 c.p.c. è necessario dimostrare l'omissione concreta di uno degli adempimenti prescritti; la relata di notifica fa fede privilegiata fino a querela di falso per le attività direttamente constatate dal notificatore.
- L'avviso di deposito presso la Casa comunale deve essere affisso dopo l'effettivo deposito dell'atto, non necessariamente al momento del primo accesso del notificatore.
- La contestazione della sottoscrizione dell'atto impositivo da parte di un funzionario diverso dal dirigente può non condurre alla nullità dell'atto se il funzionario appariva legittimato ad agire per l'Amministrazione e l'atto risulta riferibile all'ufficio competente.
- Le censure non riproposte espressamente nell'atto di appello possono essere considerate rinunciate e non saranno esaminate dal giudice di secondo grado.
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