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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51095/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la decisione del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per il delitto di furto di energia elettrica (fatto del 19.6.2018) per mancanza di querela, ritenendo però illegittima e tardiva la contestazione suppletiva formulata dal Pubblico Ministero della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7), c.p., che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio (anche alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022). Il Procuratore impugnava sostenendo che il Tribunale aveva errato nell'equiparare il termine per la procedibilità alla prescrizione, precludendo indebitamente al PM il potere/dovere di formulare la contestazione suppletiva in udienza ai sensi dell'art. 517 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato il Tribunale per aver confuso istituti diversi (prescrizione vs. procedibilità) e per aver precluso al PM il potere/dovere, ex artt. 516-517 c.p.p. e art. 112 Cost., di formulare contestazioni suppletive in dibattimento. La Suprema Corte ha dichiarato la nullità assoluta per illegittima formulazione dell'imputazione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa in diversa composizione per il prosieguo del procedimento e la valutazione della contestazione suppletiva e della conseguente procedibilità d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Consente al Pubblico ministero la contestazione suppletiva in dibattimento di circostanze aggravanti; la Corte afferma che tale potere non è soggetto a un termine di decadenza collegato alla procedibilità e deve essere rispettato dal giudice del dibattimento.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Inserito nella rubrica "Nuove contestazioni", disciplina il potere del PM di modificare l'imputazione in dibattimento per adeguarla alle prove; la Corte ricorda che questo potere mira a garantire la correlazione tra accusa e sentenza.

  • art. 625, n. 7), cod. pen.

    Circostanza aggravante relativa ai beni destinati a pubblico servizio (qui: energia elettrica); la contestazione suppletiva di tale aggravante può trasformare la procedibilità da a querela a d'ufficio.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Ha introdotto modifiche che, in casi come il furto di energia elettrica, possono incidere sul regime di procedibilità (renderlo d'ufficio se sussiste la circostanza che il bene è destinato a pubblico servizio).

  • art. 112 Cost.

    Principio di obbligatorietà dell'azione penale: la Corte richiama che l'esercizio dell'azione penale da parte del PM è un dovere costituzionale che impone al PM di adeguare l'accusa alle risultanze probatorie in dibattimento.

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Norme sulla nullità: la Corte ha ritenuto che il rifiuto del giudice di prendere atto della contestazione suppletiva compiuta dal PM integri una nullità assoluta, con conseguente annullamento della sentenza.

  • Ordinanza/giurisprudenza: Sez. U, n. 4 del 28/10/1998 (Barbagallo)

    Stabilisce che non vi sono limiti temporali specifici all'esercizio del potere del PM di modificare l'imputazione nel dibattimento e che la nuova contestazione può basarsi anche su elementi già acquisiti nelle indagini preliminari.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 139/2015

    Rileva che la contestazione tardiva di circostanze aggravanti può determinare significativo mutamento del quadro processuale; ammette la possibilità che la contestazione suppletiva incida sul regime di procedibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 2 n. 9039/2023; Sez. 6 n. 37577/2010; Sez. 2 n. 5180/1999; Sez. F n. 43255/2023)

    Costante orientamento che riconosce al PM il potere/dovere di nuove contestazioni in dibattimento, l'obbligo del giudice di decidere sul nuovo capo di imputazione e la legittimità della contestazione suppletiva anche quando essa incida sulla procedibilità.

Massime di principio

  • Il potere del Pubblico ministero di formulare contestazioni suppletive in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.) è esercizio dell'azione penale e non è soggetto a un termine di decadenza collegato alla procedibilità o alla prescrizione: il giudice non può precluderlo dichiarandolo "tardivo" sulla base del termine per proporre la querela.
  • Procedibilità e prescrizione sono istituti distinti: la prescrizione estingue il reato per decorso del tempo; la procedibilità è una condizione per l'esercizio dell'azione penale prevista per taluni reati e può mutare se in dibattimento emergono circostanze che ne modificano il regime (es. aggravanti che rendono il reato procedibile d'ufficio).
  • Se il PM formula validamente in dibattimento una contestazione suppletiva che modifica il capo d'imputazione, il giudice deve decidere sulla nuova imputazione (valutare responsabilità o incompetenza), non può respingerla per "tardività"; il difetto di decisione sul nuovo capo è motivo di impugnazione.
  • La contestazione suppletiva che trasforma la procedibilità da querela a d'ufficio è legittima anche se gli elementi sono derivati dalle indagini preliminari: il PM ha il dovere di esercitare l'azione penale per il fatto correttamente circostanziato.
  • Se il giudice impedisce illegittimamente al PM di procedere con la nuova contestazione, ciò può integrare nullità assoluta della sentenza; la rimessione può comportare annullamento senza rinvio e nuovo esame in diversa composizione.
  • Tutela difensiva: l'imputato conserva il diritto a tempo per preparare la difesa (richiedere termini, produrre prove, chiedere riti alternativi) dopo la nuova contestazione, e può eccepire eventuali profili processuali ma non impedire in via preventiva l'esercizio del potere del PM.
  • Prassi consigliata per il PM: quando emergono elementi che possono integrare aggravanti o reati concorrenti utili a mutare la procedibilità, formulare tempestivamente la contestazione suppletiva in dibattimento e documentare la fonte degli elementi acquisiti; per il giudice: decidere sulla nuova imputazione e non sostituirsi al PM nell'esercizio dell'azione penale.

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