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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08748/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione di un trattamento pensionistico di un lavoratore dello spettacolo. Il pensionato aveva ottenuto in primo e in secondo grado il ricalcolo della pensione senza applicazione, alla cosiddetta quota B, del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. La Corte d'appello aveva ritenuto che quel massimale valesse solo per la quota A e fosse stato superato dalla disciplina sopravvenuta del d.lgs. n. 182/1997 per la quota B. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che non vi fosse abrogazione tacita del massimale e che la disciplina successiva fosse compatibile con la permanenza del limite anche per la quota B. In controricorso è stata anche sollevata eccezione di inammissibilità o improcedibilità, respinta dalla Corte perché il motivo investiva in radice la questione della perdurante vigenza del massimale e non vi era giudicato interno sulla singola affermazione di diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Ha escluso l'abrogazione, espressa o tacita, del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile per la quota B dei trattamenti dei lavoratori dello spettacolo, ritenendo che la precedente giurisprudenza di legittimità confermasse la perdurante applicazione del massimale anche nella nuova disciplina. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 1420/1971

    Il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo non è stato abrogato e continua ad applicarsi anche alla quota B della pensione.

  • art. 4 d.lgs. n. 182/1997

    La disciplina sopravvenuta sulla quota B è compatibile con la permanenza del massimale pensionabile previsto dalla normativa precedente.

  • art. 13 d.lgs. n. 503/1992

    Distingue tra quota A, riferita alle anzianità anteriori al 1 gennaio 1993, e quota B, relativa alle anzianità successive a tale data.

  • art. 2, comma 22, lett. a), l. n. 335/1995

    Il criterio della commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non impone una necessaria corrispondenza integrale tra contributi versati e prestazioni erogate.

  • art. 38 Cost.

    La disciplina del sistema previdenziale è legittima purché sia assicurata una certa proporzionalità e non sia compromessa la finalità di tutela previdenziale.

  • art. 3 Cost.

    La diversità di trattamento rispetto alla generalità dei lavoratori assicurati non è di per sé irragionevole se inserita nel complessivo sistema previdenziale di favore.

Massime di principio

  • Nel sistema previdenziale speciale, il massimale della retribuzione pensionabile può sopravvivere alle riforme successive quando la nuova disciplina non lo abroghi espressamente e risulti compatibile con essa.
  • Ai fini del giudicato interno non occorre guardare alle singole enunciazioni di diritto isolate, ma all'unità minima di decisione costituita dal fatto giuridicamente rilevante e dall'effetto ad esso ricollegato.
  • La commisurazione delle prestazioni previdenziali agli oneri contributivi non richiede una corrispondenza matematica o integralmente sinallagmatica tra contributi e pensione.
  • La legittimità costituzionale di limiti alla retribuzione pensionabile va valutata nel contesto dell'intero sistema previdenziale e della sua complessiva favorevolezza, non sulla base del solo divario tra base contributiva e base pensionabile.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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