Cassazione Penale, Ordinanza n. 30488/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era fondato su due motivi. Con il primo l'imputato deduceva difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per i reati contestati ai capi c) e d), sostenendo che la decisione di merito non avesse adeguatamente spiegato la riconducibilità dei fatti al ricorrente. La Corte rileva però che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità se non accompagnata dall'individuazione di specifici travisamenti delle prove già valorizzate dai giudici di merito. Il secondo motivo censurava la motivazione sul trattamento sanzionatorio, ma la Corte lo reputa manifestamente infondato perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, nel caso concreto, la pena base era stata fissata nel minimo edittale con un aumento contenuto per la continuazione. La memoria difensiva successiva non introduceva elementi idonei a superare le ragioni di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
La graduazione della pena deve avvenire entro i criteri legali fissati dal codice penale, secondo la discrezionalità del giudice di merito.
art. 133 c.p.
La determinazione del trattamento sanzionatorio deve essere effettuata sulla base dei criteri di gravità del reato e capacità a delinquere.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In caso di diffusione del provvedimento, devono essere oscurate le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private quando ricorrono le condizioni indicate dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; il ricorrente deve indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali rilevanti.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile quando dia conto in modo non illogico e non giuridicamente viziato delle ragioni che collegano le prove alla responsabilità dell'imputato.
- La censura sulla pena è infondata se la sanzione è stata determinata dal giudice di merito entro i limiti edittali, specie quando la pena base è fissata nel minimo e l'aumento per continuazione è contenuto; una motivazione particolarmente analitica è richiesta solo se la pena si discosta in misura rilevante dalla media edittale.
- La memoria difensiva depositata dopo il ricorso non può superare cause di inammissibilità già emerse se non introduce argomenti decisivi e specifici.
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